Art. 155.
                (Attribuzioni del direttore generale)

  Il  direttore  generale  ed  il capo di ufficio centrale equiparato
alla  direzione  generale  esercitano  le  funzioni  che ad essi sono
direttamente  attribuite  da  leggi  e  regolamenti; provvedono nelle
materie  ad  essi delegate dal ministro; coadiuvano il ministro nello
svolgimento  dell'azione  amministrativa;  propongono  al  ministro i
provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza degli
uffici  da  essi diretti; predispongono gli elementi per la relazione
al   Parlamento   sul  bilancio  preventivo;  dirigono  e  coordinano
l'attivita'   dei  dipendenti  uffici,  assicurandone  la  legalita',
l'imparzialita' e la rispondenza al pubblico interesse; promuovono la
migliore organizzazione ed il perfezionamento dei servizi; provvedono
direttamente  agli atti vincolati di competenza della amministrazione
centrale  e dispongono per quelli dovuti da organi inferiori, qualora
siano  stati  da  questi  indebitamente  omessi  e  non  sia all'uopo
previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.