Art. 156.
               (Attribuzioni dell'ispettore generale)

  L'ispettore  generale provvede, secondo le direttive del ministro e
del  competente  direttore  generale,  alla vigilanza sugli organi ed
uffici  inferiori  nonche' sugli enti soggetti alla, vigilanza della,
amministrazione  mediante  ispezioni  ed altri mezzi consentiti dalla
legge;  riferisce  all'organo  dal  quale  dipende  sull'esito  delle
ispezioni  od  inchieste  affidategli; segnala tutte le irregolarita'
accertate  formulando  proposte  sui  provvedimenti  da  adottare, ed
adotta in caso di urgenza i provvedimenti necessari, consentiti dalla
legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati.
  Il  ministro,  con  proprio decreto, puo' conferire ad un ispettore
generale  l'incarico  di  sostituire il direttore generale in caso di
assenza od impedimento od altro speciale incarico.
  L'ispettore    generale    puo'    essere    preposto   ad   uffici
dell'amministrazione    centrale    o    periferici   particolarmente
importanti.