Art. 157.
              (Attribuzioni del direttore di divisione)

  Il  direttore  di  divisione  organizza  e  dirige  il  servizio di
competenza ed adotta tutti i provvedimenti sugli affari attribuitigli
dalla  legge,  dai  regolamenti  e,  per  delega,  dal ministro o dal
direttore  generale;  riferisce  periodicamente al direttore generale
sull'andamento  del  ramo di servizio affidatogli; adotta o propone i
provvedimenti  per  ridurne il costo o migliorarne l'efficienza anche
in relazione a nuove esigenze; promuove il perfezionamento dei metodi
di lavoro e la semplificazione dei procedimenti amministrativi.