Art. 159.
                   (Attribuzioni dei consiglieri)

  I  consiglieri  di  1ª,  2ª e 3ª classe collaborano con i superiori
gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti; istruiscono
le  pratiche  loro  affidate,  provvedono  anche  agli adempimenti di
carattere  interlocutorio  e  riferiscono  su di essi al direttore di
sezione;   comunicano   agli  interessati  i  provvedimenti  adottati
dall'Amministrazione;   rilasciano  certificazioni  e  partecipano  a
commissioni   o   comitati   od   altri  organi  collegiali  operanti
nell'amministrazione   periferica,   quando  manchino  impiegati  con
qualifica superiore.
  Il  personale  di  cui  al  precedente comma, durante il periodo di
permanenza  complessiva  nelle  qualifiche  ivi previste, deve essere
adibito  almeno a tre diversi settori di attivita'. Tale requisito e'
indispensabile  ai  fini  dell'ammissione agli esami di concorso e di
idoneita'  per  la  promozione  a direttore di sezione, salvo che non
sussista  possibilita'  di avvicendamento o che l'amministrazione non
vi abbia provveduto.