Art. 160.
               (Attribuzioni di funzioni particolari)

  I  singoli ordinamenti stabiliscono, in relazione alle esigenze dei
vari  rami  di  servizio,  le  attribuzioni particolari del direttore
generale,  del  direttore di divisione, del direttore di sezione, dei
consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe.