Art. 68. Nelle perforazioni per ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, vapori endogeni e gas diversi dagli idrocarburi, acque termali e minerali, i fluidi diversi da quelli ricercati o coltivati devono essere isolati nei loro orizzonti. Almeno 48 ore prima di procedere ad operazioni di chiusura, delle acque, il direttore ne da' avviso all'Ufficio minerario competente.