Art. 68. 
 
  Nelle  perforazioni  per  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi
liquidi e gassosi, vapori endogeni e gas diversi  dagli  idrocarburi,
acque termali e minerali, i fluidi  diversi  da  quelli  ricercati  o
coltivati devono essere isolati nei loro orizzonti. 
  Almeno 48 ore prima di procedere ad operazioni di  chiusura,  delle
acque, il direttore ne da' avviso all'Ufficio minerario competente.