Art. 93. Ai primi cappellani militari capi, ai cappellani militari capi e ai cappellani militari addetti spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione, eccetto l'indennita' militare speciale, di cui all'articolo 176 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e l'indennita' di alloggio.