Art. 93.

  Ai primi cappellani militari capi, ai cappellani militari capi e ai
cappellani  militari  addetti  spetta  integralmente  il  trattamento
economico degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano
servizio,  secondo  il  grado  di assimilazione, eccetto l'indennita'
militare  speciale,  di  cui  all'articolo  176  del regio decreto 11
novembre 1923, n. 2395, e l'indennita' di alloggio.