Art. 94.

  Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui agli
articoli  92  e  93  sono  ridotti o sospesi, in relazione alle varie
posizioni di stato per esso previste dalla presente legge, secondo le
norme  in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico e'
posto l'onere del trattamento economico.