Art. 245.
        (Liquidazione del trattamento di quiescenza normale)

  In  tutti  i  casi  di  cessazione  dal  servizio,  la competenza a
liquidare il trattamento normale di quiescenza diretto e' devoluta al
capo  della  divisione  cui,  in  base  all'ordinamento  vigente,  e'
affidato, nell'ambito del servizio del personale ed in sede centrale,
il servizio delle pensioni.
  Lo  stesso  organo  provvede  a liquidare il trattamento normale di
riversibilita' in caso di morte del dipendente durante l'attivita' di
servizio.
  Quando   spetta   la   pensione   e  non  e'  possibile  liquidarla
tempestivamente,  possono  essere  disposte,  in relazione ai servizi
utili  accertati, anticipazioni mensili sulla pensione, da recuperare
in sede di liquidazione definitiva.
  La  direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di
pensione   diretta  normale  provvede  a  liquidare  la  pensione  di
riversibilita' in caso di morte del pensionato.
  Per  la  liquidazione  dei trattamenti contemplati nei commi primo,
secondo  e  quarto  del  presente  articolo,  si osservano, in quanto
applicabili,  le  disposizioni  contenute  nella parte II, titolo II,
capo  I  del  presente  testo unico, fatta eccezione per gli articoli
154, 155 primo, terzo ed ultimo comma, 161 e 162.
  I  provvedimenti  di  cui  al primo e al secondo comma del presente
articolo sono definitivi.