Art. 245. (Liquidazione del trattamento di quiescenza normale) In tutti i casi di cessazione dal servizio, la competenza a liquidare il trattamento normale di quiescenza diretto e' devoluta al capo della divisione cui, in base all'ordinamento vigente, e' affidato, nell'ambito del servizio del personale ed in sede centrale, il servizio delle pensioni. Lo stesso organo provvede a liquidare il trattamento normale di riversibilita' in caso di morte del dipendente durante l'attivita' di servizio. Quando spetta la pensione e non e' possibile liquidarla tempestivamente, possono essere disposte, in relazione ai servizi utili accertati, anticipazioni mensili sulla pensione, da recuperare in sede di liquidazione definitiva. La direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta normale provvede a liquidare la pensione di riversibilita' in caso di morte del pensionato. Per la liquidazione dei trattamenti contemplati nei commi primo, secondo e quarto del presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella parte II, titolo II, capo I del presente testo unico, fatta eccezione per gli articoli 154, 155 primo, terzo ed ultimo comma, 161 e 162. I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma del presente articolo sono definitivi.