Art. 246. 
    (Trattamento privilegiato diretto - Iniziativa - Competenza) 
 
  Il trattamento privilegiato diretto e' liquidato d'ufficio in  caso
di  dispensa  dal  servizio  ferroviario  per   inidoneita'   fisica,
riconosciuta dipendente da fatti di servizio. 
  In ogni altro caso, tale trattamento e' liquidato a  domanda  degli
interessati. 
  La domanda  di  trattamento  privilegiato  diretto  deve  contenere
l'indicazione delle infermita' o lesioni per le quali il  trattamento
e' richiesto e  la  specificazione  dei  fatti  di  servizio  che  le
determinarono. L'interessato puo'  allegare  alla  domanda  tutta  la
documentazione che ritiene utile. 
  La domanda di cui al comma precedente  deve  essere  presentata  al
servizio centrale  o  al  compartimento  presso  il  quale  e'  stato
prestato l'ultimo servizio. 
  La domanda non e' ammessa se il dipendente: 
    a) ha lasciato decorrere il termine di cinque anni dalla data  di
cessazione dal servizio o di dieci anni  da  tale  data  in  caso  di
parkinsonismo, senza  chiedere  l'accertamento  della  dipendenza  da
fatti di servizio delle infermita' o lesioni denunciate; 
    b) non ha richiesto, ove ne ricorra il caso,  la  visita  per  la
revisione del trattamento di quiescenza ai  fini  del  riconoscimento
della causa di servizio, nel termine e  con  le  modalita'  stabilite
dall'art. 164 dello stato giuridico  per  il  personale  ferroviario,
approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425; 
    c) e' stato dispensato dal servizio per inidoneita'  fisica,  non
riconosciuta dipendente da fatti di servizio anche  a  seguito  della
visita di revisione; 
    d)  non  si  e'  sottoposto,  senza  giustificato  motivo,   agli
accertamenti sanitari entro il termine di un anno nei  casi  previsti
dal comma  precedente,  la  domanda  e'  respinta  con  provvedimento
definitivo del direttore del servizio centrale  o  del  compartimento
competente. 
  In tutti gli altri casi il provvedimento con il quale si liquida  o
si nega il trattamento privilegiato diretto e' adottato  con  decreto
del Ministro per i trasporti  e  l'aviazione  civile,  emesso  previo
parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie  dello  Stato.
Il Ministro,  qualora  non  condivida  il  parere  del  consiglio  di
amministrazione, fa risultare nel decreto i motivi del dissenso. 
  Quando  non  sia   possibile   espletare   con   sollecitudine   il
procedimento relativo al trattamento privilegiato  diretto  e  sempre
che spetti la pensione normale  sono  corrisposte,  in  relazione  ai
servizi utili accertati, anticipazioni mensili sulla pensione normale
stessa  da  recuperare  in  sede  di  liquidazione  del   trattamento
definitivamente spettante.