Art. 246. (Trattamento privilegiato diretto - Iniziativa - Competenza) Il trattamento privilegiato diretto e' liquidato d'ufficio in caso di dispensa dal servizio ferroviario per inidoneita' fisica, riconosciuta dipendente da fatti di servizio. In ogni altro caso, tale trattamento e' liquidato a domanda degli interessati. La domanda di trattamento privilegiato diretto deve contenere l'indicazione delle infermita' o lesioni per le quali il trattamento e' richiesto e la specificazione dei fatti di servizio che le determinarono. L'interessato puo' allegare alla domanda tutta la documentazione che ritiene utile. La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata al servizio centrale o al compartimento presso il quale e' stato prestato l'ultimo servizio. La domanda non e' ammessa se il dipendente: a) ha lasciato decorrere il termine di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio o di dieci anni da tale data in caso di parkinsonismo, senza chiedere l'accertamento della dipendenza da fatti di servizio delle infermita' o lesioni denunciate; b) non ha richiesto, ove ne ricorra il caso, la visita per la revisione del trattamento di quiescenza ai fini del riconoscimento della causa di servizio, nel termine e con le modalita' stabilite dall'art. 164 dello stato giuridico per il personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425; c) e' stato dispensato dal servizio per inidoneita' fisica, non riconosciuta dipendente da fatti di servizio anche a seguito della visita di revisione; d) non si e' sottoposto, senza giustificato motivo, agli accertamenti sanitari entro il termine di un anno nei casi previsti dal comma precedente, la domanda e' respinta con provvedimento definitivo del direttore del servizio centrale o del compartimento competente. In tutti gli altri casi il provvedimento con il quale si liquida o si nega il trattamento privilegiato diretto e' adottato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, emesso previo parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato. Il Ministro, qualora non condivida il parere del consiglio di amministrazione, fa risultare nel decreto i motivi del dissenso. Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il procedimento relativo al trattamento privilegiato diretto e sempre che spetti la pensione normale sono corrisposte, in relazione ai servizi utili accertati, anticipazioni mensili sulla pensione normale stessa da recuperare in sede di liquidazione del trattamento definitivamente spettante.