Art. 248.
 (Trattamento di riversibilita' - Morte in servizio del dipendente)

  La  pensione privilegiata di riversibilita' e' liquidata di ufficio
a  favore  della  vedova  e  degli  orfani  minorenni  del dipendente
deceduto  per  causa  violenta  nell'adempimento  degli  obblighi  di
servizio.
  Salvo  quanto  disposto  dal comma precedente, in caso di morte del
dipendente  in  attivita'  di servizio lo avente causa che ritenga la
morte  dovuta  al  servizio stesso deve presentare, per conseguire la
pensione privilegiata di riversibilita', motivata domanda al servizio
centrale  o  al compartimento presso il quale il dante causa prestava
servizio.
  La  domanda,  prodotta  oltre  il termine di cinque anni dalla data
della  morte del dipendente, non e' ammissibile: essa e' respinta con
provvedimento   definitivo   del   direttore   del   servizio  o  del
compartimento competente.
  La  disposizione  di cui al comma precedente non si applica qualora
il  dipendente  avesse  gia'  chiesto l'accertamento della dipendenza
delle infermita' o lesioni contratte.
  Salvo  il  disposto  del  terzo  comma  del presente articolo, alla
liquidazione   o   al   diniego   della   pensione   privilegiata  di
riversibilita' si provvede con decreto del Ministro per i trasporti e
l'aviazione   civile,   adottato   previo  parere  del  consiglio  di
amministrazione  delle  ferrovie  dello  Stato ed in base al giudizio
medico,  quando  sia  ritenuto necessario, dell'ispettorato sanitario
competente,  sulla relazione causale tra l'infermita' o la lesione da
cui e' derivata la morte del dipendente e i fatti denunciati.
  Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli
246, ultimo comma, e 247.