Art. 248. (Trattamento di riversibilita' - Morte in servizio del dipendente) La pensione privilegiata di riversibilita' e' liquidata di ufficio a favore della vedova e degli orfani minorenni del dipendente deceduto per causa violenta nell'adempimento degli obblighi di servizio. Salvo quanto disposto dal comma precedente, in caso di morte del dipendente in attivita' di servizio lo avente causa che ritenga la morte dovuta al servizio stesso deve presentare, per conseguire la pensione privilegiata di riversibilita', motivata domanda al servizio centrale o al compartimento presso il quale il dante causa prestava servizio. La domanda, prodotta oltre il termine di cinque anni dalla data della morte del dipendente, non e' ammissibile: essa e' respinta con provvedimento definitivo del direttore del servizio o del compartimento competente. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il dipendente avesse gia' chiesto l'accertamento della dipendenza delle infermita' o lesioni contratte. Salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, alla liquidazione o al diniego della pensione privilegiata di riversibilita' si provvede con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, adottato previo parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in base al giudizio medico, quando sia ritenuto necessario, dell'ispettorato sanitario competente, sulla relazione causale tra l'infermita' o la lesione da cui e' derivata la morte del dipendente e i fatti denunciati. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 246, ultimo comma, e 247.