Art. 249.
 (Trattamento di riversibilita' - Morte dell'iscritto in quiescenza)

  In  caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto,
la  pensione  privilegiata  di riversibilita' e' liquidata su domanda
degli  aventi  diritto  con  decreto  del  Ministro per i trasporti e
l'aviazione civile.
  Nel  caso  previsto dal comma precedente, se l'avente causa ritiene
che  la  morte  sia dovuta all'infermita' o alla lesione per la quale
era stato attribuito il trattamento privilegiato diretto, il Ministro
competente  provvede sulla domanda con proprio decreto dopo che sulla
domanda  stessa  si  e'  pronunciato  l'ispettorato  sanitario  ed ha
espresso  parere il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello
Stato.
  In caso di morte dell'iscritto, verificatasi dopo la cessazione dal
servizio,  l'avente  causa  che  ritenga di aver titolo alla pensione
privilegiata  deve  presentare  domanda  al  servizio  centrale  o al
compartimento,  presso il quale l'iscritto presto' l'ultimo servizio.
Si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni  contenute
nell'art. 247.
  La  domanda  di cui al comma precedente e' dichiarata inammissibile
con  provvedimento  definitivo  del  direttore  del  servizio  o  del
compartimento competente se e' presentata oltre il termine perentorio
di  due anni dalla morte del dante causa ovvero se, pur essendo stata
prodotta  entro il termine predetto, il dante causa sia incorso nelle
decadenze stabilite dall'art. 246, quinto comma, lettere a), b).