Art. 249. (Trattamento di riversibilita' - Morte dell'iscritto in quiescenza) In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, la pensione privilegiata di riversibilita' e' liquidata su domanda degli aventi diritto con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Nel caso previsto dal comma precedente, se l'avente causa ritiene che la morte sia dovuta all'infermita' o alla lesione per la quale era stato attribuito il trattamento privilegiato diretto, il Ministro competente provvede sulla domanda con proprio decreto dopo che sulla domanda stessa si e' pronunciato l'ispettorato sanitario ed ha espresso parere il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato. In caso di morte dell'iscritto, verificatasi dopo la cessazione dal servizio, l'avente causa che ritenga di aver titolo alla pensione privilegiata deve presentare domanda al servizio centrale o al compartimento, presso il quale l'iscritto presto' l'ultimo servizio. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'art. 247. La domanda di cui al comma precedente e' dichiarata inammissibile con provvedimento definitivo del direttore del servizio o del compartimento competente se e' presentata oltre il termine perentorio di due anni dalla morte del dante causa ovvero se, pur essendo stata prodotta entro il termine predetto, il dante causa sia incorso nelle decadenze stabilite dall'art. 246, quinto comma, lettere a), b).