Art. 250.
                        (Disposizioni comuni)

  Salvo  quanto  disposto  nei  commi  successivi,  al trattamento di
quiescenza  a  carico  del  Fondo  pensioni  ed  ai  relativi assegni
accessori  si  applicano le disposizioni comuni contenute nella parte
II, titolo II, capo III del presente testo unico.
  Il  provvedimento relativo al trattamento di quiescenza puo' essere
comunicato  all'interessato,  oltre  che nei modi stabiliti dall'art.
193, anche per il tramite dell'amministrazione ferroviaria.
  Gli  accertamenti  sanitari,  relativamente  agli  aventi causa del
dipendente   deceduto  in  attivita'  di  servizio,  sono  effettuati
dall'ispettorato sanitario nella cui circoscrizione il richiedente la
pensione ha la residenza.