Art. 250. (Disposizioni comuni) Salvo quanto disposto nei commi successivi, al trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni ed ai relativi assegni accessori si applicano le disposizioni comuni contenute nella parte II, titolo II, capo III del presente testo unico. Il provvedimento relativo al trattamento di quiescenza puo' essere comunicato all'interessato, oltre che nei modi stabiliti dall'art. 193, anche per il tramite dell'amministrazione ferroviaria. Gli accertamenti sanitari, relativamente agli aventi causa del dipendente deceduto in attivita' di servizio, sono effettuati dall'ispettorato sanitario nella cui circoscrizione il richiedente la pensione ha la residenza.