Art. 251.
  (Pagamento delle pensioni - Revoca e modifica del provvedimento)

  Le  disposizioni  di  cui  ai  titoli  III  e IV della parte II del
presente  testo  unico  si  applicano,  rispettivamente, al pagamento
delle  pensioni  ferroviarie  nonche' alla revoca e alla modifica dei
provvedimenti relativi a dette pensioni.