Art. 95. 
                          Norma transitoria 
  1. In sede di prima applicazione del presente  decreto  e  comunque
non oltre il 31  dicembre  1996  il  datore  di  lavoro  che  intende
svolgere direttamente i  compiti  di  prevenzione  e  protezione  dai
rischi e' esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al
comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza  degli  adempimenti
previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).