Art. 95.
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque
non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende
svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai
rischi e' esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al
comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti
previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).