Art. 97. 
                       Obblighi d'informazione 
  1. Il Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  trasmette
alla commissione: 
    a) il testo delle disposizioni di diritto  interno  adottate  nel
settore della sicurezza e della  salute  dei  lavoratori  durante  il
lavoro; 
    b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica  delle
disposizioni dei titoli I, II, III e IV; 
    c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle
disposizioni dei titoli V e VI. 
  2. Le relazioni di  cui  al  comma  1  sono  trasmesse  anche  alle
commissioni parlamentari.