Art. 97.
Obblighi d'informazione
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette
alla commissione:
a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel
settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro;
b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle
disposizioni dei titoli I, II, III e IV;
c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle
disposizioni dei titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle
commissioni parlamentari.