Art. 128.
                        Oggetto e definizioni
  1.  Il presente  capo  ha  come oggetto  le  funzioni  e i  compiti
amministrativi relativi alla materia dei "servizi sociali".
  2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali"
si  intendono tutte  le  attivita' relative  alla predisposizione  ed
erogazione  di servizi,  gratuiti ed  a pagamento,  o di  prestazioni
economiche destinate a rimuovere e  superare le situazioni di bisogno
e di  difficolta' che la persona  umana incontra nel corso  della sua
vita, escluse soltanto quelle  assicurate dal sistema previdenziale e
da   quello  sanitario,   nonche'  quelle   assicurate  in   sede  di
amministrazione della giustizia.