Art. 128.
Oggetto e definizioni
1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti
amministrativi relativi alla materia dei "servizi sociali".
2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali"
si intendono tutte le attivita' relative alla predisposizione ed
erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni
economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno
e di difficolta' che la persona umana incontra nel corso della sua
vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e
da quello sanitario, nonche' quelle assicurate in sede di
amministrazione della giustizia.