Art. 129.
Competenze dello Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
conservate allo Stato le seguenti funzioni:
a) la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica
sociale;
b) la determinazione dei criteri generali per la programmazione
della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a
livello locale;
c) la determinazione degli standard dei servizi sociali da
ritenersi essenziali in funzione di adeguati livelli delle condizioni
di vita;
d) compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti locali e
territoriali, nonche' compiti di raccordo in materia di informazione
e circolazione dei dati concernenti le politiche sociali, ai fini
della valutazione e monitoraggio dell'efficacia della spesa per le
politiche sociali;
e) la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse
del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo le modalita' di
cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
come modificato dall'articolo 133, comma 4, del presente decreto
legislativo;
f) i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento
dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea operanti nei
settori delle politiche sociali e gli adempimenti previsti dagli
accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea;
g) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili
professionali degli operatori sociali nonche' le disposizioni
generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei corsi
di formazione professionale;
h) gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi,
limitatamente al periodo necessario alle operazioni di
identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso
di soggiorno, nonche' di ricetto ed assistenza temporanea degli
stranieri da respingere o da espellere;
i) la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti
pubblici e privati e degli altri organismi che operano nell'ambito
delle attivita' sociali e che concorrono alla realizzazione della
rete dei servizi sociali;
l) le attribuzioni in materia di riconoscimento dello status di
rifugiato ed il coordinamento degli interventi in favore degli
stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati, nonche' di quelli di
protezione umanitaria per gli stranieri accolti in base alle
disposizioni vigenti;
m) gli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata; le misure di protezione degli appartenenti
alle Forze armate e di polizia o a Corpi militarmente organizzati e
loro familiari;
n) la revisione delle pensioni, assegni e indennita' spettanti agli
invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno dato
luogo a benefici economici di invalidita' civile.
2. Le competenze previste dal comma 1, lettere d) e g) del presente
articolo sono esercitate sulla base di criteri e parametri
individuati dalla Conferenza unificata. Le competenze previste dalle
lettere b), c) ed i) del medesimo comma 1 sono esercitate sentita la
Conferenza unificata.
Note all'art. 129:
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997 si
veda in nota all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 59, comma 46, si veda in nota
all'art. 133.