Art. 130.
Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili
1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di
pensioni, assegni e indennita' spettanti, ai sensi della vigente
disciplina, agli invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo
di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a
favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che,
secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse
proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a
quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio
nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase
dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici
economici, di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla
concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal
termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione
passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le
provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli altri
casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al
termine di cui al medesimo comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e' ammesso
ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di
pensione sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al
giudice ordinario.
Nota all'art. 130:
- Il testo dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' il seguente:
"Art. 11 (Previdenza e assistenza). - 1. Con regolamento,
da emenare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, si provvede
al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidita'
civile, cecita' civile e sordomutismo, sulla base dei
seguenti criteri:
a) semplificazione dei procedimenti;
b) distinzione del procedimento di accertamento
sanitario dal procedimento per la concessione delle
provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza
alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990,
n. 295, e ai prefetti;
c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e
beneficenza pubblica e devoluzione delle funzioni
concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai
prefetti;
d) previsione della facolta' dell'invalido convocato per
accertamenti sanitari di motivare la propria impossibilita'
a rispondere e di indicare la data in cui puo' effettuarsi
visita domiciliare.
2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge
incompatibili con il regolamento di cui al comma 1 ha
effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
stesso.
3. In attesa di una organica revisione della materia, le
unita' sanitarie locali competenti, entro il 30 giugno
1994, informano il prefetto in ordine alla consistenza
numerica e allo stato delle domande ancora giacenti per
l'ottenimento delle provvidenze di cui al comma 1 e
indicano i tempi presuntivi e le misure straordinarie per
lo smaltimento dell'arretrato. In caso di inottemperanza il
prefetto nomina apposito funzionario. Il prefetto, entro il
30 settembre 1994, invia al Ministero dell'interno apposita
relazione riassuntiva circa lo stato amministrativo delle
pratiche inerenti l'erogazione delle provvidenze".
4. (Abrogato).
5. Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, ferma restando la
vigente disciplina in materia di perequazione automatica
delle pensioni previdenziali ed assistenziali, spetta, per
quelle di importo pari o inferiore a lire 1.000.000 lorde
mensili, un ulteriore aumento corrispondente allo
scostamento tra il valore di 3,5 punti percentuali di cui
all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, e il valore accertato della
variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo
delle famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT
per l'anno 1993 rispetto all'anno precedente. Le pensioni
il cui ammontare risulti compreso tra lire 1.000.000 lorde
mensili e tale importo maggiorato del predetto aumento sono
aumentate fino a ragiungere l'importo maggiorato. Con
decorrenza dalla predetta data del 1 gennaio 1994 e'
corrispondentemente aumentato l'importo mensile del
trattamento minimo di pensione. Per l'anno 1994, a
decorrere dal 1 luglio, sono attribuiti gli aumenti dei
trattamenti pensionistici di cui all'art. 1, comma
9-quater, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1991, n. 59.
6. La disposizione di cui all'art. 3, comma 4, del
decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, va
interpretata nel senso che anche per le pensioni ivi
previste, ai fini del mantenimento del maggiore trattamento
in godimento, si applica lo stesso criterio stabilito per
le pensioni del regime generale dall'art. 1, comma 8, del
predetto decreto-legge n. 409 del 1990.
7. Salvo quanto disposto al comma 5, ultimo periodo, la
decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici
stabilita dall'anno 1994, ai sensi degli articoli 1, commi
9, 9-bis, 9-ter e 9-quater; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3,
del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, e'
differita all'anno 1995. Conseguentemente, i termini del 1
gennaio 1994 e del 31 dicembre 1993, di cui,
rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'art. 5 del predetto
decreto-legge n. 409 del 1990, sono differiti al 1 gennaio
1995 e al 31 dicembre 1994.
8. I termini del 1 maggio e del l novembre, di cui
all'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, sono rispettivamente fissati al l
luglio ed al 1 gennaio dell'anno successivo, fatta
esclusione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti
per il diritto alla pensione di anzianita' nel corso del
1993 e ne ottengono il trattamento con decorrenza entro il
1994, per i quali continuano ad operare i termini previsti
dal predetto art. 1, comma 2-bis.
9. Il comma 6 dell'art. 10 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e' sostituito dai seguenti:
"6. Le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione
generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa
sostitutive, nonche' i trattamenti anticipati di anzianita'
delle forme esclusive con esclusione delle eccezioni di cui
all'art. 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986,
n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le
disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente
articolo, non sono cumulabili con redditi da lavoro
dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro
autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il
loro conseguimento e' subordinato alla risoluzione del
rapporto di lavoro.
6-bis. Le quote delle pensioni di anzianita' a carico
delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli
esercenti attivita' commerciali e dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al
trattamento minimo vigente nelle rispettive gestioni, non
sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella
misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito
stesso, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi
previdenziali ed assistenziali. Le predette pensioni sono
incumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro
dipendente".
10. Il comma 8 dell'art. 10 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e' sostituito dal seguente:
"8. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono
titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti
contributivi minimi per la liquidazione della pensione di
vecchiaia o di anzianita', continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla previgente normativa, se piu'
favorevole".
11. (Abrogato).
12. (Abrogato).
13. (Abrogato).
14. (Abrogato).
15. (Abrogato).
16. Con effetto dal 1 gennaio 1994, fermi restando i
requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in
materia di pensionamento anticipato rispetto all'eta'
stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il
collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro
che conseguono il diritto a pensione anticipata con
un'anzianita' contributiva inferiore a trentacinque anni,
escluse le cause di cessazione dal servizio per
invalidita', l'importo del relativo trattamento
pensionistico, ivi compresa l'indennita' integrativa
speciale, e' ridotto in proporzione agli anni mancanti al
raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo
le percentuali di cui alla allegata Tabella A.
17. Per il 1994 il termine del 1 settembre, di cui
all'art. 1, com-ma 2-ter del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, e' fissato a tutti gli effetti al 24
dicembre. Per il personale ispettivo, direttivo, docente e
amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.) della scuola il
predetto termine rimane immutato, mentre per il personale
delle accademie di belle arti e d'arte drammatica e per i
conservatori di musica il termine stesso e' fissato al 1
novembre e per quello dell'Accademia nazionale di danza al
1 ottobre.
18. Le disposizioni, di cui al comma 16 si applicano ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti
alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti, nonche' alle altre categorie di dipendenti
iscritte alle predette forme di previdenza, esclusi i
soggetti la cui domanda di pensionamento sia stata accolta
prima del 15 ottobre 1993 dalle competenti amministrazioni.
19. E' fatta salva, per coloro che abbiano presentato
domanda di collocamento in pensione successivamente al 31
dicembre 1992 e che ne facciano domanda entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la possibilita' di revocarla ovvero, qualora cessati
dal servizio, di essere riammessi con la qualifica e con
l'anzianita di servizio maturata all'atto del collocamento
a riposo, con facolta' di riscattare il periodo scoperto ai
fini della previdenza e della quiescenza secondo aggiornati
criteri attuariali.
20. I competenti organi dell'amministrazione devono
deliberare sulle domande di revoca delle dimissioni ovvero
sulle domande di riassunzione entro trenta giorni dalla
loro presentazione da parte degli interessati.
21. I dipendenti di enti pubblici iscritti a fondi
esclusivi utilizzati per distacchi sindacali non retribuiti
hanno facolta' di mantenere
l'iscrizione a detti fondi con onere contributivo a carico
dell'assicurato anche per la parte di competenza dell'ente
qualora questo sia tenuto alla contribuzione.
22. L'art. 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel
senso che nel caso di concorso di due o piu' pensioni
integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza
anteriore alla data di entrata in vigore del predetto
decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola
delle pensioni come individuata secondo i criteri previsti
al comma 3 dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre
pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna
integrazione.
23. La disposizione dell'art. 7, comma 4, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai
lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali
di disoccupazione di cui agli articoli 25 della legge 8
agosto 1972, n. 457, e 7 della legge 16 febbraio 1977, n.
37, l'indennita' ordinaria di disoccupazione per le
giornate eccedenti quelle di trattamento speciale e' dovuta
nella misura fissa di lire 800 giornaliere. A decorrere dal
1 gennaio 1993, ai lavoratori agricoli aventi diritto ai
trattamenti speciali di disocupazione non e' dovuta
l'indennita' ordinaria di disoccupazione per le giornate
eccedenti le novanta di trattamento speciale. Per i
predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini
pensionistici sono calcolate sulla base della vigente
disciplina ancorche' si tratti di giornate non lavorate ne'
indennizzate.
24. Nel comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, alla fine del primo periodo, sono
inserite le seguenti parole: " , entro determinati tetti
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro".
25. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il
periodo di preavviso previsto alla lettera c) del comma 2
del predetto art. 1, per le domande di cessazione dal
servizio presentate anteriormente al 19 settembre 1992,
inizia a decorrere dalla data di presentazione delle
domande stesse.
26. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'art. 32
della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere
interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale
di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) non e'
piu' obbligatoria soltanto per i veterinari che si
iscrivono per la prima volta agli albi professionali
successivamente alla data di entrata in vigore della
predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste
dal comma 2 dell'art. 24 della medesima; i provvedimenti di
cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di
veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso
in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto.
Gli obblighi relativi al pagamento dei contributi e alla
comunicazione di cui all'art. 19 della citata legge n. 136
del 1991, dovuti per il periodo successivo al provvedimento
di cancellazione debbono essere adempiuti, salvo il caso di
scadenza posteriore, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Fino al medesimo
termine, per i contributi e le comunicazioni relative al
predetto periodo non si applicano le sanzioni, le
maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli
19 e 20 della citata legge n. 136 del 1991.
27. In attesa di un'organica revisione del sistema di
finanziamento della previdenza sociale in agricoltura e del
sistema delle agevolazioni contributive per le imprese
agricole, il comma 5 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, e successive modificazioni, e' sostituito dai
seguenti:
"5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni
previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro
agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a
tempo indeterminato e a tempo determinato nel territori
montani di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella
misura del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del
25 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 30 per
cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. I predetti premi e
contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti
nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi
dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono
fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1
ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1 ottobre
1995, del 60 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996.
5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai
datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in
violazione delle norme sul collocamento.
5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano
soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro".
28. La riduzione contributiva di cui all'art. 14, comma
1, della legge 1 marzo 1984, n. 64, come sostituito dal
comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48, fermi restando i limiti di durata ivi
previsti, e' fissata nella misura del 40 per cento a
decorrere dal 1 ottobre 1994, del 30 per cento a decorrere
dal 1 ottobre 1995 e del 20 per cento a decorrere dal 1
ottobre 1996. Alla riduzione contibutiva si applicano le
disposizioni di cui all'art. 6, commi 9 e 13, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e
successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri di cui
al comma 5 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
come sostituito dal comma 27 del presente articolo, e gli
oneri di cui al presente comma sono posti a carico
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 30.
29. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
30. Le maggiori agevolazioni e le riduzioni contributive
di cui ai commi 27 e 28 sono poste a carico delle
autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
31. Per fronteggiare l'emergenza occupazionale e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale un fondo per l'occupazione, con una dotazione di
lire 580 miliardi per il 1994 e di lire 330 miliardi a
decorrere dal 1995. Il fondo e' destinato ad interventi da
definirsi con decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;
gli interventi possono riguardare anche le finalita' di cui
al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e
successive modificazioni, il cui ambito di applicazione e'
esteso a tutte le aree depresse. Al relativo onere si
provvede mediante utilizzo dei proventi assicurati dal
comma 34 del presente articolo.
32. La somma di lire 580 miliardi, prevista al comma 31
e' integrata di lire 50 miliardi, destinati ad incentivi
alle assunzioni di giovani dai diciotto ai trentadue anni
di eta' da parte di piccole imprese ed imprese artigiane,
ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del
regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno
1988.
33. L'autorizzazione di spesa recata dall'art. 38 della
legge 24 aprile 1980, n. 146, e' ridotta, per l'anno 1994,
di lire 50 miliardi.
34. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro delle finanze determina i
criteri e le modalita' di effettuazione di ogni lotteria
nazionale ad estrazione istantanea, sulla base delle
disposizioni contenute nella legge 26 marzo 1990, n. 62, e
del regolamento adottato con decreto del Ministro delle
finanze 12 febbraio 1991, n. 183.
35. Al comma 1 dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, e' aggiunto in fine, il seguente periodo: "Le
stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul
territorio nazionale, senza autorizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorta
di Stati esteri, nonche' a chiunque partecipi a tali
operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate
e l'accreditamento delle relative vincite".
36. Il comma 2 dell'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n.
62, e' sostituito dal seguente:
"2. Per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle
lotterie nazionali ad estrazione istantanea si applicano le
norme vigenti in materia di distribuzione e di vendita dei
biglietti delle lotterie nazionali tradizionali".
37. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per
gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione,
istituito con l'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n.
49, e successive modificazioni, e' prorogato sino al
completo impiego delle risorse disponibili nel Fondo
stesso.
38. All'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 1, lettera b), e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Per i lavoratori andati in
pensione successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31
dicembre 1994, il predetto limite di reddito e' elevato a
cinque volte il trattamento minimo";
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 1992" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993".
39. Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di
previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI),
su proposta del suddetto Istituto, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della
categoria interessata, saranno rivalutate, con effetto dal
1 luglio 1994, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Tale rivalutazione dovra'
essere effettuata in base a criteri compatibili con
l'equilibrio finanziario dell'Istituto, quale risulta una
volta detratti gli importi di cui all'art. 12, comma 1, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I
relativi oneri saranno posti ad esclusivo carico della
gestione INPDAI".