Art. 131. Conferimenti alle regioni e agli enti locali 1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei "servizi sociali", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 129 e quelli trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 130. 2. Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni, che le esercitano anche attraverso le comunita' montane, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonche' i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle province.