Art. 131.
Conferimenti alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
e i compiti amministrativi nella materia dei "servizi sociali", salvo
quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 129 e quelli
trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 130.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni,
che le esercitano anche attraverso le comunita' montane, i compiti di
erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonche' i compiti
di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali,
anche con il concorso delle province.