Art. 132.
Trasferimento alle regioni
1. Le regioni adottano, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del
presente decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione
delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e
di quelle mantenute in capo alle regioni stesse. In particolare la
legge regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti locali le
funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali
relativi a:
a) i minori, inclusi i minori a rischio di attivita' criminose;
b) i giovani;
c) gli anziani;
d) la famiglia;
e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
130 del presente decreto legislativo.
2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo
conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti locali
nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti
relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e
delle strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi sociali", con
particolare riguardo a:
a) la cooperazione sociale;
b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);
c) il volontariato.
Nota all'art. 132:
- Per il testo dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997 si
veda in nota all'art. 3.