Art. 132.
                      Trasferimento alle regioni
  1. Le  regioni adottano, ai  sensi dell'articolo 4, comma  5, della
legge  15 marzo  1997,  n.  59, entro  sei  mesi dall'emanazione  del
presente  decreto legislativo,  la legge  di puntuale  individuazione
delle funzioni trasferite o delegate ai  comuni ed agli enti locali e
di quelle  mantenute in capo  alle regioni stesse. In  particolare la
legge regionale  conferisce ai  comuni ed agli  altri enti  locali le
funzioni ed  i compiti  amministrativi concernenti i  servizi sociali
relativi a:
  a) i minori, inclusi i minori a rischio di attivita' criminose;
  b) i giovani;
  c) gli anziani;
  d) la famiglia;
  e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
  f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
  g) gli  invalidi civili, fatto salvo  quanto previsto dall'articolo
130 del presente decreto legislativo.
  2. Sono  trasferiti alle  regioni, che provvederanno  al successivo
conferimento  alle province,  ai  comuni ed  agli  altri enti  locali
nell'ambito  delle rispettive  competenze,  le funzioni  e i  compiti
relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e
delle strutture  che agiscono nell'ambito dei  "servizi sociali", con
particolare riguardo a:
  a) la cooperazione sociale;
  b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);
  c) il volontariato.
 
          Nota all'art. 132:
            - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997  si
          veda in nota all'art. 3.