Art. 133.
Fondo nazionale per le politiche sociali
1. Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e' denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali".
2. Confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali le
risorse statali destinate ad interventi in materia di "servizi
sociali", secondo la definizione di cui all'articolo 128 del presente
decreto legislativo.
3. In particolare, ad integrazione di quanto gia' previsto
dall'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sono destinati al Fondo nazionale per le politiche sociali gli
stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla legge 23
dicembre 1997, n. 451 e quelli del Fondo nazionale per le politiche
migratorie di cui all'articolo 43 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
4. All'articolo 59, comma 46, penultima proposizione, della
predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "sentiti i
Ministri interessati" sono inserite le parole "e la Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".
Note all'art. 133:
- Si trascrive il testo dell'art. 59, commi 44 e 46,
della gia' citata legge n. 449 del 1997, come modificati
dal presente decreto:
"44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito il Fondo nazionale per le politiche sociali, con
una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire
115 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per
l'anno 2000".
"46. A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti previsti
per gli interventi disciplinati dalle leggi 19 novembre
1987, n. 476, 19 luglio 1991, n. 216, 11 agosto 1991, n.
266, 5 febbraio 1992, n. 104, 28 agosto 1997, n. 284, 28
agosto 1997, n. 285, e dal testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, sono destinati al Fondo di cui al comma 44. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, d'intesa con le amministrazioni interessate, e'
autorizzato ad apportare nell'anno 1998 le variazioni di
bilancio occorrenti per la destinazione al Fondo degli
stanziamenti di cui al presente comma. Il Ministro per la
solidarieta' sociale ripartisce annualmente con proprio
decreto, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, le complessive risorse finanziarie confluite nel
Fondo. Sulla base di tale riparto il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica apporta le
occorrenti variazioni di bilancio".
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451, reca: "Istituzione
della Commissione parlamentare per l'infanzia e
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia".
- La legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1998,
suppl. ord. n. 40/L. Si trascrive il testo dell'art. 43:
"Art. 43 (Fondo nazionale per le politiche migratorie). -
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie,
destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli
articoli 18, 36, 38, 40 e 44, inserite nei programmi annali
o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e
dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme
derivanti dal contributo di cui al comma 3, e' stabilita in
lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni
per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999.
Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si
provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni. Al Fondo affluiscono altresi' le somme
derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti
da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da
organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto
Fondo. Il Fondo e' annualmente ripartito con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri interessati. Il regolamento di attuazione
disciplina le modalita' per la presentazione, l'esame,
l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca
del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano,
nelle materie di propria competenza, programmi annuali o
pluriennali relativi a proprie iniziative e attivita'
concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo
all'effettiva e completa attuazione operativa della
presente legge e del regolamento di attuazione, alle
attivita' culturali, formative, informative, di
integrazione e di promozione di pari opportunita'. I
programmi sono adottati secondo i criteri e le modalita'
indicati dal regolamento di attuazione e indicano le
iniziative pubbliche e private prioritarie per il
finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di
contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge e comunque da data non
successiva al 1 gennaio 1998, il 95 per cento delle somme
derivanti dal gettito del contributo di cui all'art. 13,
comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' destinato
al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma
1. A tal fine le predette somme sono versate dall'INPS
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate
al predetto Fondo. Il contributo di cui all'art. 13, comma
2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' soppresso a
decorrere dal 1 gennaio 2000".