Art. 171.

  1.  Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del codice di procedura penale
e' inserito il seguente:
  "2-bis.  Il  giudice  che  nel  medesimo procedimento ha esercitato
funzioni  di giudice per le indagini preliminari non puo' emettere il
decreto   penale  di  condanna,  ne'  tenere  l'udienza  preliminare;
inoltre,  anche  fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  2,  non puo'
partecipare al giudizio.".
 
           Nota all'art. 171:
            -  Il  testo  vigente  dell'articolo  34  del  codice  di
          procedura  penale,  come modificato dal decreto legislativo
          qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 34 (Incompatibilita' determinata da  atti  compiuti
          nel procedimento).  - 1. Il giudice che ha pronunciato o ha
          concorso   a   pronunciare   sentenza   in   un  grado  del
          procedimento non puo' esercitare funzioni di giudice  negli
          altri  gradi,  ne'  participare  al giudizio di rinvio dopo
          l'annullamento o al giudizio per revisione.
            2. Non puo' partecipare al giudizio  il  giudice  che  ha
          emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare
          o  ha  emesso  decreto  penale  di  condanna  o  ha  deciso
          sull'impugnazione  avverso  la  sentenza  di  non  luogo  a
          procedere.
            2-bis.  Il  giudice  che  nel  medesimo  procedimento  ha
          esercitato funzioni di giudice per le indagini  preliminari
          non puo' emettere il decreto penale di condanna, ne' tenere
          l'udienza   preliminare;  inoltre,  anche  fuori  dei  casi
          previsti dal comma 2, non puo' partecipare al giudizio.
            3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o  ha
          svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di
          difensore,  di  procuratore  speciale,  di  curatore di una
          parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o  ha
          proposto  denuncia,  querela,  istanza  o  richiesta  o  ha
          deliberato o ha concorso a  deliberare  l'autorizzazione  a
          procedere  non  puo'  esercitare  nel medesimo procedimento
          l'ufficio di giudice.".