Art. 172.

  1.  Il  comma  4 dell'articolo 36 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
  "4.  Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale
decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente
della   corte   di  appello  decide  il  presidente  della  corte  di
cassazione.".
 
           Nota all'art. 172:
            -  Il  testo  vigente  dell'articolo  36  del  codice  di
          procedura  penale, come modificato dal presente decreto, e'
          il seguente:
            "Art. 36 (Astensione). - 1. Il giudice  ha  l'obbligo  di
          astenersi:
             a)  se  ha  interesse nel procedimento o se alcune delle
          parti  private o un difensore e' debitore  o  creditore  di
          lui, del coniuge o  dei figli;
             b)  se  e'  tutore,  curatore,  procuratore  o datore di
          lavoro di una delle parti private ovvero se  il  difensore,
          procuratore  o  curatore  di una di dette parti e' prossimo
          congiunto di lui o del coniuge;
             c) se ha dato  consigli  o  manifestato  il  suo  parere
          sull'oggetto  del  procedimento  fuori dell'esercizio delle
          funzioni giudiziarie;
             d) se vi e' inimicizia grave fra lui o un  suo  prossimo
          congiunto e una delle parti private;
             e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge
          e' offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
             f)  se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge
          o ha svolto funzioni di pubblico ministero;
             g)  se  si  trova  in   taluna   delle   situazioni   di
          incompatibilita'  stabilite  dagli  artt.  34  e 35 e dalle
          leggi di ordinamento giudiziario;
             h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
            2. I motivi di astensione indicati nel comma 1, lett.  b)
          seconda  ipotesi e lett. e) o derivanti da incompatibilita'
          per ragioni di coniugio o affinita', sussistono anche  dopo
          l'annullamento,  lo  scioglimento  o  la  cessazione  degli
          effetti civili del matrimonio.
            3.  La  dichiarazione  di  astensione  e'  presentata  al
          presidente  della  corte  o  del  tribunale  che decide con
          decreto senza formalita' di procedura.
            4. Sulla dichiarazione di astensione del  presidente  del
          tribunale  decide  il presidente della corte di appello; su
          quella del presidente della  corte  di  appello  decide  il
          presidente della corte di cassazione.".