Art. 172. 1. Il comma 4 dell'articolo 36 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.".
Nota all'art. 172: - Il testo vigente dell'articolo 36 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 36 (Astensione). - 1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi: a) se ha interesse nel procedimento o se alcune delle parti private o un difensore e' debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; b) se e' tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti e' prossimo congiunto di lui o del coniuge; c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie; d) se vi e' inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private; e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge e' offeso o danneggiato dal reato o parte privata; f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero; g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilita' stabilite dagli artt. 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario; h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza. 2. I motivi di astensione indicati nel comma 1, lett. b) seconda ipotesi e lett. e) o derivanti da incompatibilita' per ragioni di coniugio o affinita', sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. 3. La dichiarazione di astensione e' presentata al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto senza formalita' di procedura. 4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.".