Art. 173. 1. Il comma 1 dell'articolo 40 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.".
Nota all'art. 173: - Il testo vigente dell'articolo 40 del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 40 (Competenza a decidere sulla ricusazione). - 1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. 2. Sulla ricusazione di un giudice della Corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. 3. Non e' ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.".