Art. 173.
  1.  Il  comma  1 dell'articolo 40 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
  "1.  Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di
assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello;
su  quella  di  un  giudice della corte di appello decide una sezione
della  corte  stessa,  diversa  da quella a cui appartiene il giudice
ricusato.".
 
           Nota all'art. 173:
            -  Il  testo  vigente  dell'articolo  40  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dal  decreto  legislativo
          qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art.  40 (Competenza a decidere sulla ricusazione). - 1.
          Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte
          di assise o della corte di  assise  di  appello  decide  la
          corte  di  appello;  su quella di un giudice della corte di
          appello decide una sezione della corte stessa,  diversa  da
          quella a cui appartiene il giudice ricusato.
            2.  Sulla  ricusazione  di  un  giudice  della  Corte  di
          cassazione decide  una  sezione  della  corte,  diversa  da
          quella a cui appartiene il giudice ricusato.
            3.  Non  e' ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a
          decidere sulla ricusazione.".