Art. 174. 1. Nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 41 del codice di procedura penale le parole "o il tribunale" sono soppresse.
Nota all'art. 174: - Il testo vigente dell'articolo 41 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 41 (Decisione sulla dichiarazione di ricusazione). - 1. Quando la dichiarazione di ricusazione e' stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previste dall'art. 38 ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la corte, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale e' proponibile ricorso per cassazione. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'art. 611. 2. Fuori dei casi di inammissibilita' della dichiarazione di ricusazione, la corte puo' disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attivita' processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti. 3. Sul merito della ricusazione la corte decide a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. 4. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti e' comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed e' notificata alle parti private.".