Art. 174.

  1.  Nei  commi  1,  2  e 3 dell'articolo 41 del codice di procedura
penale le parole "o il tribunale" sono soppresse.
 
           Nota all'art. 174:
            -  Il  testo  vigente  dell'articolo  41  del  codice  di
          procedura  penale,  come  modificato  dal  presente decreto
          legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 41 (Decisione sulla dichiarazione di  ricusazione).
          -  1.  Quando  la  dichiarazione  di  ricusazione  e' stata
          proposta    da  chi  non  ne  aveva  il  diritto  o   senza
          l'osservanza  dei  termini o delle forme previste dall'art.
          38 ovvero  quando  i  motivi  addotti  sono  manifestamente
          infondati,   la   corte,   senza   ritardo,   la   dichiara
          inammissibile con ordinanza avverso la quale e' proponibile
          ricorso per cassazione. La Corte di  cassazione  decide  in
          camera di consiglio a norma dell'art. 611.
            2. Fuori dei casi di inammissibilita' della dichiarazione
          di  ricusazione, la corte puo' disporre, con ordinanza, che
          il  giudice   sospenda   temporaneamente   ogni   attivita'
          processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti.
            3.  Sul  merito della ricusazione la corte decide a norma
          dell'articolo 127, dopo aver  assunto,  se  necessario,  le
          opportune informazioni.
            4.  L'ordinanza  pronunciata a norma dei commi precedenti
          e' comunicata al giudice ricusato e al  pubblico  ministero
          ed e' notificata alle parti private.".