Art. 128.
                          Oggetto e definizioni
      1.  Il  presente  capo  ha come oggetto le funzioni e i compiti
    amministrativi relativi alla materia dei "servizi sociali".
      2.  Ai  sensi  del  presente  decreto legislativo, per "servizi
    sociali"   si   intendono   tutte   le  attivita'  relative  alla
    predisposizione   ed   erogazione   di  servizi,  gratuiti  ed  a
    pagamento,  o  di  prestazioni economiche destinate a rimuovere e
    superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona
    umana  incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle
    assicurate  dal  sistema  previdenziale  e  da  quello sanitario,
    nonche'  quelle  assicurate  in  sede  di  amministrazione  della
    giustizia.