Art. 129.
                         Competenze dello Stato
      1.  Ai  sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
    sono conservate allo Stato le seguenti funzioni:
      a)  la  determinazione  dei  principi  e  degli obiettivi della
    politica sociale;
      b) la determinazione dei criteri generali per la programmazione
    della  rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a
    livello locale;
      c)  la  determinazione  degli  standard  dei servizi sociali da
    ritenersi  essenziali  in  funzione  di  adeguati  livelli  delle
    condizioni di vita;
      d)  compiti  di  assistenza  tecnica,  su  richiesta dagli enti
    locali  e territoriali, nonche' compiti di raccordo in materia di
    informazione  e  circolazione  dei  dati concernenti le politiche
    sociali,  ai fini della valutazione e monitoraggio dell'efficacia
    della spesa per le politiche sociali;
      e)  la  determinazione  dei  criteri  per la ripartizione delle
    risorse  del  Fondo nazionale per le politiche sociali secondo le
    modalita'  di  cui  all'articolo  59,  comma  46,  della legge 27
    dicembre  1997,  n. 449, come modificato dall'articolo 133, comma
    4, del presente decreto legislativo;
      f)   i   rapporti   con   gli  organismi  internazionali  e  il
    coordinamento  dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea
    operanti  nei  settori  delle politiche sociali e gli adempimenti
    previsti   dagli   accordi   internazionali   e  dalla  normativa
    dell'Unione europea;
      g)  la  fissazione  dei  requisiti  per  la  determinazione dei
    profili   professionali   degli   operatori  sociali  nonche'  le
    disposizioni  generali concernenti i requisiti per l'accesso e la
    durata dei corsi di formazione professionale;
      h)  gli  interventi di prima assistenza in favore dei profughi,
    limitatamente   al   periodo   necessario   alle   operazioni  di
    identificazione   ed  eventualmente  fino  alla  concessione  del
    permesso   di   soggiorno,   nonche'  di  ricetto  ed  assistenza
    temporanea degli stranieri da respingere o da espellere;
      i)  la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti
    pubblici   e   privati   e  degli  altri  organismi  che  operano
    nell'ambito   delle  attivita'  sociali  e  che  concorrono  alla
    realizzazione della rete dei servizi sociali;
      l) le attribuzioni in materia di riconoscimento dello status di
    rifugiato  ed  il  coordinamento degli interventi in favore degli
    stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati, nonche' di quelli di
    protezione  umanitaria  per  gli  stranieri  accolti in base alle
    disposizioni vigenti;
      m)  gli  interventi  in  favore  delle vittime del terrorismo e
    della  criminalita'  organizzata;  le  misure di protezione degli
    appartenenti   alle   Forze   armate  e  di  polizia  o  a  Corpi
    militarmente organizzati e loro familiari;
      n)  la revisione delle pensioni, assegni e indennita' spettanti
    agli  invalidi  civili  e  la verifica dei requisiti sanitari che
    hanno dato luogo a benefici economici di invalidita' civile.
      2.  Le  competenze  previste  dal  comma 1, lettere d) e g) del
    presente  articolo  sono  esercitate  sulla  base  di  criteri  e
    parametri  individuati  dalla Conferenza unificata. Le competenze
    previste  dalle  lettere  b),  c) ed i) del medesimo comma 1 sono
    esercitate sentita la Conferenza unificata.