Art. 130.
        Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili
      1.  A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata
    in  vigore  del  presente  decreto  legislativo,  la  funzione di
    erogazione  di pensioni, assegni e indennita' spettanti, ai sensi
    della  vigente  disciplina, agli invalidi civili e' trasferita ad
    un   apposito  fondo  di  gestione  istituito  presso  l'Istituto
    nazionale della previdenza sociale (INPS).
      2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a
    favore  degli  invalidi civili sono trasferite alle regioni, che,
    secondo  il  criterio  di  integrale  copertura,  provvedono  con
    risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi
    rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il
    territorio nazionale.
      3.  Fermo  restando  il principio della separazione tra la fase
    dell'accertamento   sanitario  e  quella  della  concessione  dei
    benefici  economici,  di  cui  all'articolo  11  della  legge  24
    dicembre  1993,  n.  537,  nei  procedimenti  giurisdizionali  ed
    esecutivi,  relativi  alla  concessione  delle  prestazioni e dei
    servizi,  attivati  a decorrere dal termine di cui al comma 1 del
    presente  articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni
    ove  il  procedimento  abbia  ad  oggetto le provvidenze concesse
    dalle   regioni  stesse  ed  all'INPS  negli  altri  casi,  anche
    relativamente  a  provvedimenti concessori antecedenti al termine
    di cui al medesimo comma 1.
      4.  Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e' ammesso
    ricorso  amministrativo,  secondo la normativa vigente in materia
    di  pensione  sociale,  ferma  restante la tutela giurisdizionale
    davanti al giudice ordinario.