Art. 131.
              Conferimenti alle regioni e agli enti locali
      1.  Sono  conferiti  alle  regioni  e agli enti locali tutte le
    funzioni  e  i  compiti amministrativi nella materia dei "servizi
    sociali",   salvo   quelli  espressamente  mantenuti  allo  Stato
    dall'articolo   129   e   quelli  trasferiti  all'INPS  ai  sensi
    dell'articolo 130.
      2.  Nell'ambito  delle  funzioni  conferite  sono attribuiti ai
    comuni,  che le esercitano anche attraverso le comunita' montane,
    i  compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali,
    nonche'  i compiti di progettazione e di realizzazione della rete
    dei servizi sociali, anche con il concorso delle province.