Art. 132.
                       Trasferimento alle regioni
      1.  Le  regioni  adottano,  ai  sensi dell'articolo 4, comma 5,
    della  legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione
    del   presente   decreto   legislativo,   la  legge  di  puntuale
    individuazione  delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed
    agli  enti  locali  e  di  quelle  mantenute in capo alle regioni
    stesse. In particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed
    agli  altri  enti  locali le funzioni ed i compiti amministrativi
    concernenti i servizi sociali relativi a:
      a) i minori, inclusi i minori a rischio di attivita' criminose;
      b) i giovani;
      c) gli anziani;
      d) la famiglia;
      e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
      f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
      g)   gli   invalidi   civili,   fatto   salvo  quanto  previsto
    dall'articolo 130 del presente decreto legislativo.
      2.   Sono   trasferiti   alle  regioni,  che  provvederanno  al
    successivo  conferimento  alle  province, ai comuni ed agli altri
    enti  locali nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni
    e   i  compiti  relativi  alla  promozione  ed  al  coordinamento
    operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito
    dei "servizi sociali", con particolare riguardo a:
      a) la cooperazione sociale;
      b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);
      c) il volontariato.