Art. 133
                Fondo nazionale per le politiche sociali

      1.  Il  Fondo  istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
    Ministri  dall'articolo  59,  comma  44,  della legge 27 dicembre
    1997,  n.  449,  e'  denominato "Fondo nazionale per le politiche
    sociali".
      2. Confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali le
    risorse  statali  destinate  ad interventi in materia di "servizi
    sociali",  secondo  la  definizione  di  cui all'articolo 128 del
    presente decreto legislativo.
      3.  In  particolare,  ad  integrazione  di quanto gia' previsto
    dall'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
    sono  destinati  al  Fondo nazionale per le politiche sociali gli
    stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla legge
    23  dicembre  1997,  n.  451  e quelli del Fondo nazionale per le
    politiche  migratorie  di cui all'articolo 43 della legge 6 marzo
    1998, n. 40.
      4.  All'articolo  59,  comma  46, penultima proposizione, della
    predetta  legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "sentiti
    i  Ministri interessati" sono inserite le parole "e la Conferenza
    unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".