Art. 124 
 
                            Inadempienze 
      (articoli 33 e 38, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. In caso di inadempimento degli obblighi  contrattuali,  comprese
le ipotesi di ritardato ritiro degli oggetti  contrattuali  rifiutati
alle  prove  di  verifica,  il  direttore   dell'esecuzione   assegna
all'esecutore inadempiente un termine non inferiore  a  giorni  venti
per presentare le proprie giustificazioni. Decorso il termine, ovvero
qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute  soddisfacenti,
l'Amministrazione,  valutata  la  gravita'   dell'inadempimento,   ha
facolta' di: 
    a) dichiarare risolto il contratto e incamerare la  cauzione,  in
misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita; 
    b) provvedere all'esecuzione in danno del contratto o della parte
del contratto non eseguita, con le modalita' indicate al comma 3; 
    c)  proseguire  nell'esecuzione  del  contratto,  applicando   le
penalita' previste dall'art. 125. 
  2. Nei casi previsti  dalle  lettere  a)  e  b),  all'esecutore  e'
liquidata soltanto la parte di fornitura  o  delle  prestazioni  gia'
regolarmente verificate, accettate e consegnate. 
  3. Nell'ipotesi di cui al comma l,  lettera  b),  l'Amministrazione
puo' affidare a terzi, ai prezzi e alle  condizioni  di  mercato,  le
forniture e le prestazioni non eseguite, eventualmente anche  con  le
procedure  in  economia,  nei  limiti  di  importo  previsti,  ovvero
rivolgersi fino al quinto classificato che abbia  presentato  offerta
valida,  provvedendo  all'incameramento  della  cauzione  in   misura
proporzionale alla parte non eseguita. 
  4. Il nuovo affidamento e' notificato  all'esecutore  inadempiente,
con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto  e  del
relativo importo. 
  5.   L'esecutore    inadempiente    e'    tenuto    a    rimborsare
all'Amministrazione le maggiori spese  sostenute  rispetto  a  quelle
previste dal contratto, compresi gli oneri amministrativi  e  fiscali
ai  quali  l'Amministrazione  sia  stata  soggetta   per   il   nuovo
affidamento; qualora la spesa sia minore, nulla compete all'esecutore
inadempiente.