Art. 125 Penalita' (articoli 34 e 35, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 298 del regolamento generale, nei contratti sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo delle penalita' da applicare, in relazione alle inadempienze accertate, sulla base del valore delle prestazioni non correttamente eseguite. In ogni caso, salvo diverse prescrizioni contrattuali, per ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo previsto per la esecuzione del contratto o del lotto, l'Amministrazione applica una penalita' del due per cento dell'importo del contratto o del lotto, considerando ultimato il periodo cominciato, fatto salvo l'eventuale maggior danno. 2. L'ammontare delle penalita' e' trattenuto sui crediti dell'esecutore dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero sui crediti derivanti da altri contratti che l'esecutore ha con l'Amministrazione della difesa, senza preventiva costituzione in mora ne' diffida giudiziale, provvedendo comunque a informare l'esecutore.
Note all'art. 125: Si riporta il testo dell'art. 298 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 298. (Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori) - 1. I contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entita' ed alla complessita' della prestazione, nonche' al suo livello qualitativo. Si applica l'articolo 145, commi 3 e 9. 2. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. 3. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in piu' parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu' di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalita' stabilite nel contratto. 4. Ai contratti disciplinati dalla presente parte IV si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 127, 128, 165, 166, nonche' 170, commi 3, primo e secondo periodo, 4, ad esclusione del richiamo, ivi contenuto, all'articolo 118, comma 5, del codice, e 7.".