Art. 125 
 
                              Penalita' 
      (articoli 34 e 35, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  298  del  regolamento
generale,  nei  contratti   sono   stabiliti   i   criteri   per   la
determinazione  dell'importo  delle  penalita'   da   applicare,   in
relazione alle inadempienze accertate, sulla base  del  valore  delle
prestazioni non correttamente eseguite. In ogni caso,  salvo  diverse
prescrizioni contrattuali, per ogni periodo di ritardo pari al decimo
del tempo previsto per la  esecuzione  del  contratto  o  del  lotto,
l'Amministrazione  applica  una   penalita'   del   due   per   cento
dell'importo del contratto o  del  lotto,  considerando  ultimato  il
periodo cominciato, fatto salvo l'eventuale maggior danno. 
  2.  L'ammontare  delle  penalita'   e'   trattenuto   sui   crediti
dell'esecutore dipendenti dal  contratto  cui  essi  si  riferiscono,
ovvero sui crediti derivanti da altri contratti  che  l'esecutore  ha
con l'Amministrazione della difesa, senza preventiva costituzione  in
mora  ne'  diffida  giudiziale,  provvedendo  comunque  a   informare
l'esecutore. 
 
          Note all'art. 125: 
              Si riporta il testo dell'art. 298  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: 
                "Art.  298.   (Penali,   premio   di   accelerazione,
          garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori)  -
          1. I contratti precisano le penali da applicare nel caso di
          ritardato  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,   in
          relazione alla tipologia, all'entita' ed alla  complessita'
          della prestazione, nonche' al suo livello  qualitativo.  Si
          applica l'articolo 145, commi 3 e 9. 
              2.    Il    direttore     dell'esecuzione     riferisce
          tempestivamente al responsabile del procedimento in  merito
          agli  eventuali  ritardi  nell'esecuzione   rispetto   alle
          prescrizioni    contrattuali.    Qualora     il     ritardo
          nell'adempimento determina un importo massimo della  penale
          superiore al dieci per cento dell'importo  contrattuale  il
          responsabile del procedimento propone all'organo competente
          la risoluzione del contratto per grave inadempimento. 
              3.   Qualora   la   disciplina   contrattuale   preveda
          l'esecuzione della prestazione articolata  in  piu'  parti,
          nel caso di ritardo rispetto ai termini di una  o  piu'  di
          tali  parti  le  penali  di  cui  ai  commi  precedenti  si
          applicano ai rispettivi importi, con le modalita' stabilite
          nel contratto. 
              4. Ai contratti disciplinati dalla presente parte IV si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          agli articoli 127, 128, 165, 166,  nonche'  170,  commi  3,
          primo e secondo periodo, 4, ad esclusione del richiamo, ivi
          contenuto, all'articolo 118, comma 5, del codice, e 7.".