Art. 126 
 
                   Disapplicazione delle penalita' 
           (art. 36, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. L'eventuale domanda di  disapplicazione  delle  penalita'  nelle
quali l'esecutore sia incorso e' presentata,  a  pena  di  decadenza,
entro  trenta  giorni  decorrenti  dalla  data  di  ricezione   della
raccomandata con la quale e' stata  comunicata  l'applicazione  della
penalita'. 
  2. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi  o
contenente  l'espressa  riserva  della  loro   presentazione   appena
possibile,  e'  indirizzata  all'Amministrazione  per  le  decisioni,
tramite  il  responsabile  del  procedimento,  il  quale  provvede  a
inoltrarla dopo averla corredata con le proprie osservazioni.