Art. 127 
 
          Malafede, frode, grave negligenza nell'esecuzione 
                            del contratto 
           (art. 37, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. Nel  caso  di  accertata  malafede,  frode  o  grave  negligenza
nell'esecuzione del  contratto  da  parte  dell'esecutore,  salve  le
eventuali sanzioni penali, l'Amministrazione ha facolta' di risolvere
il contratto pagando quanto gia' verificato e accettato  e  escutendo
la   cauzione,   ovvero   trattenendo,   sugli   eventuali    crediti
dell'esecutore,  una  somma  pari  all'importo  della  cauzione   non
versata. 
  2.  In  ogni  caso  e'  fatta  salva  ogni  altra  azione  per   il
risarcimento  dei  danni  subiti  e  l'applicazione  delle   sanzioni
concernenti l'esclusione dalle gare di  cui  all'art.  38,  comma  1,
lettera f), del codice. 
 
          Note all'art. 127: 
              Si riporta il testo dell'art. 38, comma 1, lettera  f),
          del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: 
                "Art. 38. (Requisiti di ordine generale)  -  1.  Sono
          esclusi dalla partecipazione alle procedure di  affidamento
          delle concessioni e degli appalti di  lavori,  forniture  e
          servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non
          possono stipulare i relativi contratti i soggetti: 
                  a) che  si  trovano  in  stato  di  fallimento,  di
          liquidazione coatta, di  concordato  preventivo,  salvo  il
          caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
          1942,  n.  267,  o  nei  cui  riguardi  sia  in  corso   un
          procedimento  per  la  dichiarazione   di   una   di   tali
          situazioni; 
                  b) nei cui confronti e' pendente  procedimento  per
          l'applicazione di una delle misure di  prevenzione  di  cui
          all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  o  di
          una delle cause ostative previste  dall'articolo  10  della
          legge 31 maggio 1965, n. 575;  l'esclusione  e  il  divieto
          operano  se  la  pendenza  del  procedimento  riguarda   il
          titolare o il direttore tecnico, se si  tratta  di  impresa
          individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta  di
          societa' in nome collettivo,  i  soci  accomandatari  o  il
          direttore tecnico se si tratta di societa'  in  accomandita
          semplice,  gli   amministratori   muniti   di   poteri   di
          rappresentanza o il direttore  tecnico  o  il  socio  unico
          persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in  caso  di
          societa' con meno di quattro soci, se si  tratta  di  altro
          tipo di societa'; 
                  c) nei cui confronti e' stata pronunciata  sentenza
          di condanna passata in giudicato, o emesso  decreto  penale
          di  condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di
          applicazione   della   pena   su   richiesta,   ai    sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
          gravi in danno dello Stato o della Comunita'  che  incidono
          sulla  moralita'  professionale;  e'  comunque   causa   di
          esclusione la condanna, con sentenza passata in  giudicato,
          per uno o piu' reati di partecipazione a  un'organizzazione
          criminale, corruzione, frode, riciclaggio,  quali  definiti
          dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo  1,
          direttiva 2004/18/CE; l'esclusione e il divieto operano  se
          la sentenza o il decreto sono stati emessi  nei  confronti:
          del titolare o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di
          impresa individuale; dei soci o del direttore  tecnico,  se
          si  tratta  di  societa'  in  nome  collettivo;  dei   soci
          accomandatari o del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di
          societa'  in  accomandita  semplice;  degli  amministratori
          muniti di poteri di rappresentanza o del direttore  tecnico
          o del socio unico  persona  fisica,  ovvero  del  socio  di
          maggioranza in caso di societa' con meno di  quattro  soci,
          se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni
          caso l'esclusione e il divieto operano anche nei  confronti
          dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente  la
          data di pubblicazione del bando di gara, qualora  l'impresa
          non  dimostri  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva
          dissociazione   della   condotta   penalmente   sanzionata;
          l'esclusione e il divieto in ogni caso non  operano  quando
          il  reato  e'  stato   depenalizzato   ovvero   quando   e'
          intervenuta la riabilitazione ovvero  quando  il  reato  e'
          stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
          revoca della condanna medesima; 
                  d) che hanno violato  il  divieto  di  intestazione
          fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
          n.  55;  l'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente
          dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
          disposta se la violazione non e' stata rimossa; 
                  e) che hanno commesso gravi infrazioni  debitamente
          accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
          obbligo derivante dai rapporti di  lavoro,  risultanti  dai
          dati in possesso dell'Osservatorio; 
                  f) che, secondo motivata valutazione della stazione
          appaltante, hanno  commesso  grave  negligenza  o  malafede
          nell'esecuzione delle prestazioni affidate  dalla  stazione
          appaltante che bandisce la gara; o che  hanno  commesso  un
          errore   grave   nell'esercizio   della   loro    attivita'
          professionale, accertato con qualsiasi mezzo  di  prova  da
          parte della stazione appaltante; 
                  g) - m-quater). (Omissis). 
              (Omissis).".