Art. 128 
 
             Eventuali responsabilita' per la provvista 
                 di materiali protetti da privativa 
           (art. 39, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. L'esecutore assume interamente ed esclusivamente  a  suo  carico
qualunque responsabilita' e onere che  derivino  dal  fatto  di  aver
utilizzato materiali che risultino protetti da brevetti o da  diritti
di privativa, obbligandosi a mantenere indenne  l'Amministrazione  da
qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal  terzo  titolare
del brevetto o della privativa. L'esecutore si  impegna  a  manlevare
l'Amministrazione  da  tutte  le  conseguenze  dannose  che   possono
derivare dall'esito dell'eventuale  lite.  Resta  comunque  fermo  il
diritto dell'Amministrazione di risolvere il contratto pagando quanto
gia' verificato e accettato e di agire per il risarcimento del danno. 
  2.  L'obbligo  dell'esecutore  di  manlevare  l'Amministrazione  da
qualunque pretesa o azione da parte di terzi, per l'uso di  materiali
che si assumano protetti da brevetti o da  privativa,  permane  anche
nel  caso  in  cui  l'azione  giudiziaria  sia  intentata   dopo   la
conclusione del contratto. 
  3. Ferma restando la sua responsabilita', l'esecutore e'  obbligato
a dare immediata comunicazione  all'Amministrazione  delle  eventuali
pretese di terzi relative all'utilizzazione di materiali protetti  da
brevetti o alla violazione di diritti di privativa.