Art. 80 Obiettivi del sistema di gestione dei rischi di gruppo 1. Ai fini dell'art. 259 degli atti delegati e dell'art. 215-bis del Codice, in coerenza con l'art. 70, comma 1, lettera d) del presente regolamento, l'ultima societa' controllante italiana dota il gruppo di un efficace sistema di gestione dei rischi, proporzionato alla natura, alla portata e alla complessita' dell'attivita' esercitata dalle societa' del gruppo che include almeno la definizione e l'aggiornamento di: a) politica e strategia di gestione del rischio, in coerenza con quanto previsto rispettivamente nelle successive lettere b) e c); b) processi e procedure idonei a garantire l'adeguata individuazione, misurazione, valutazione monitoraggio, gestione e rappresentazione, con frequenza adeguata al profilo di rischio, dei rischi attuali e prospettici, con particolare attenzione a quelli significativi, cui il gruppo e le societa' che lo compongono, con particolare riguardo alle societa' di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice, e' o potrebbe essere esposto e, ove possibile, le relative interdipendenze. A tale fine e' prestata attenzione ai rischi derivanti da societa' con sede legale in Stati terzi ricomprese nel perimetro della vigilanza di gruppo, ai rischi derivanti da societa' non soggette a normativa di settore ricomprese nel perimetro della vigilanza di gruppo, nonche' ai rischi derivanti da altre societa' soggette a specifica normativa di settore ricomprese nel perimetro della vigilanza di gruppo; c) propensione al rischio e, nell'ambito di essa, l'obiettivo di solvibilita' di gruppo di cui all'art. 81, nonche' i limiti di tolleranza al rischio, anche in un'ottica di medio-lungo periodo, in coerenza con gli indirizzi strategici del gruppo. 2. Ai fini della definizione del sistema di cui al comma 1, l'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana assicura che siano adeguatamente documentate le decisioni in merito alla valutazione della struttura, organizzazione e accentramento del sistema di gestione dei rischi di gruppo. 3. Con riguardo alla politica di gestione dei rischi di cui al comma 1, lettera a), l'ultima societa' controllante italiana formalizza e rende noti a tutte le societa' del gruppo i processi e le procedure di cui al comma 1, lettera b), assicurandone l'adeguata documentazione e revisione. 4. L'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana garantisce che la politica della gestione del rischio a livello di gruppo sia attuata in modo coerente e continuativo all'interno del gruppo, tenendo conto della struttura, dimensione e specificita' delle societa' del gruppo, nonche' dei rischi di ciascuna societa' del gruppo e delle reciproche interdipendenze. A tali fini si considerano, in particolare: a) i rischi reputazionali, quelli derivanti da operazioni infragruppo, di cui all'art. 215-quinquies del Codice e relative disposizioni di attuazione, di concentrazione, di cui all'art. 215-quater del Codice e relative disposizioni di attuazione, incluso il rischio di contagio, a livello di gruppo; b) le interdipendenze tra rischi derivanti dallo svolgimento dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in societa' e in giurisdizioni differenti. 5. Si applicano, laddove coerenti con la diversa struttura del soggetto vigilato, le disposizioni di cui all'art. 17. 6. Resta impregiudicata la responsabilita' dell'organo amministrativo delle imprese del gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice in merito all'osservanza delle disposizioni in materia di gestione dei rischi di cui alla Parte II, Titolo III, Capo II. 7. L'ultima societa' controllante italiana verifica che le societa' del gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice concorrano all'attuazione delle strategie e delle politiche di gestione del rischio da essa definite al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni in materia dettate per il gruppo.