Art. 80 
 
       Obiettivi del sistema di gestione dei rischi di gruppo 
 
  1. Ai fini dell'art. 259 degli atti delegati  e  dell'art.  215-bis
del Codice, in coerenza con  l'art.  70,  comma  1,  lettera  d)  del
presente regolamento, l'ultima societa' controllante italiana dota il
gruppo di un efficace sistema di gestione dei  rischi,  proporzionato
alla  natura,  alla  portata  e  alla   complessita'   dell'attivita'
esercitata  dalle  societa'  del  gruppo  che   include   almeno   la
definizione e l'aggiornamento di: 
    a) politica e strategia di gestione del rischio, in coerenza  con
quanto previsto rispettivamente nelle successive lettere b) e c); 
    b)  processi  e   procedure   idonei   a   garantire   l'adeguata
individuazione, misurazione,  valutazione  monitoraggio,  gestione  e
rappresentazione, con frequenza adeguata al profilo di  rischio,  dei
rischi attuali e prospettici, con  particolare  attenzione  a  quelli
significativi, cui il gruppo e le societa'  che  lo  compongono,  con
particolare riguardo alle societa' di cui all'art. 210-ter, comma  2,
del Codice, e'  o  potrebbe  essere  esposto  e,  ove  possibile,  le
relative interdipendenze. A  tale  fine  e'  prestata  attenzione  ai
rischi  derivanti  da  societa'  con  sede  legale  in  Stati   terzi
ricomprese  nel  perimetro  della  vigilanza  di  gruppo,  ai  rischi
derivanti da societa' non soggette a normativa di settore  ricomprese
nel perimetro della vigilanza di gruppo, nonche' ai rischi  derivanti
da  altre  societa'  soggette  a  specifica  normativa   di   settore
ricomprese nel perimetro della vigilanza di gruppo; 
    c) propensione al rischio e, nell'ambito di essa, l'obiettivo  di
solvibilita' di gruppo di  cui  all'art.  81,  nonche'  i  limiti  di
tolleranza al rischio, anche in un'ottica di medio-lungo periodo,  in
coerenza con gli indirizzi strategici del gruppo. 
  2. Ai fini della  definizione  del  sistema  di  cui  al  comma  1,
l'organo amministrativo dell'ultima  societa'  controllante  italiana
assicura che siano adeguatamente documentate le decisioni  in  merito
alla valutazione della struttura, organizzazione e accentramento  del
sistema di gestione dei rischi di gruppo. 
  3. Con riguardo alla politica di gestione  dei  rischi  di  cui  al
comma  1,  lettera  a),  l'ultima  societa'   controllante   italiana
formalizza e rende noti a tutte le societa' del gruppo i  processi  e
le procedure di cui al comma 1, lettera b), assicurandone  l'adeguata
documentazione e revisione. 
  4.  L'organo  amministrativo  dell'ultima   societa'   controllante
italiana garantisce che la politica  della  gestione  del  rischio  a
livello di  gruppo  sia  attuata  in  modo  coerente  e  continuativo
all'interno del gruppo, tenendo conto della struttura,  dimensione  e
specificita'  delle  societa'  del  gruppo,  nonche'  dei  rischi  di
ciascuna societa' del gruppo e delle  reciproche  interdipendenze.  A
tali fini si considerano, in particolare: 
    a)  i  rischi  reputazionali,  quelli  derivanti  da   operazioni
infragruppo, di cui all'art.  215-quinquies  del  Codice  e  relative
disposizioni  di  attuazione,  di  concentrazione,  di  cui  all'art.
215-quater del Codice e relative disposizioni di attuazione,  incluso
il rischio di contagio, a livello di gruppo; 
    b) le interdipendenze  tra  rischi  derivanti  dallo  svolgimento
dell'attivita'  assicurativa  e  riassicurativa  in  societa'  e   in
giurisdizioni differenti. 
  5. Si applicano, laddove coerenti  con  la  diversa  struttura  del
soggetto vigilato, le disposizioni di cui all'art. 17. 
  6.   Resta   impregiudicata    la    responsabilita'    dell'organo
amministrativo delle imprese del  gruppo  di  cui  all'art.  210-ter,
comma 2, del Codice in merito all'osservanza  delle  disposizioni  in
materia di gestione dei rischi di cui alla Parte II, Titolo III, Capo
II. 
  7. L'ultima societa' controllante italiana verifica che le societa'
del gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2,  del  Codice  concorrano
all'attuazione delle strategie e  delle  politiche  di  gestione  del
rischio da essa definite al  fine  di  garantire  l'osservanza  delle
disposizioni in materia dettate per il gruppo.