Art. 81 
 
                 Obiettivo di solvibilita' di gruppo 
 
  1.  L'organo  amministrativo  dell'ultima   societa'   controllante
italiana definisce per il gruppo, ai sensi  dell'art.  71,  comma  2,
lettera g), la propensione al rischio, fissando nell'ambito  di  essa
l'obiettivo  di  solvibilita'  di  gruppo,  in  coerenza  con  quanto
previsto dall'art. 18, nonche' i relativi limiti di tolleranza.