Art. 81 Obiettivo di solvibilita' di gruppo 1. L'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana definisce per il gruppo, ai sensi dell'art. 71, comma 2, lettera g), la propensione al rischio, fissando nell'ambito di essa l'obiettivo di solvibilita' di gruppo, in coerenza con quanto previsto dall'art. 18, nonche' i relativi limiti di tolleranza.