Art. 82 
 
                    Individuazione e valutazione 
                   dei rischi a livello di gruppo 
 
  1. L'ultima societa' controllante italiana provvede a  definire  le
categorie di rischio a livello di gruppo in  funzione  della  natura,
portata e complessita' dell'attivita' svolta dal gruppo, in un'ottica
attuale e prospettica tenendo conto, laddove compatibile,  di  quanto
previsto dall'art. 19, comma 1. 
  2.  L'ultima  societa'  controllante  italiana  raccoglie  in   via
continuativa informazioni sui rischi, interni ed esterni, esistenti e
prospettici, a cui, anche in via potenziale, e' esposto il  gruppo  e
che  possono  interessare  tutti  i  processi  operativi  e  le  aree
funzionali. La procedura  di  censimento  dei  rischi  e  i  relativi
risultati sono adeguatamente documentati. 
  3. L'ultima societa' controllante italiana e' in grado,  attraverso
un adeguato processo di  analisi,  anche  mediante  il  ricorso  agli
strumenti di cui all'art. 32, comma 1, lettera f), di comprendere  la
natura  dei  rischi  individuati  e  la  loro  origine,  al  fine  di
un'adeguata valutazione degli stessi, per la quale si  richiamano  le
disposizioni di attuazione dell'art. 215-ter del Codice in materia di
valutazione interna dei rischi e della solvibilita'. 
  4. Ai fini di  cui  al  comma  3,  l'ultima  societa'  controllante
italiana ricorre all'utilizzo di specifici stress test calibrati  sul
profilo  di  rischio  o  ad  altre  eventuali  analisi  quantitative,
identificando eventuali rischi di breve e lungo  termine,  potenziali
eventi o future modifiche nelle  condizioni  economiche  che  possono
avere un impatto sfavorevole sulla complessiva situazione finanziaria
e sul capitale di gruppo. Nel  processo  di  valutazione  dei  rischi
l'impresa utilizza scenari adeguati, basati sull'analisi del peggiore
caso  possibile,  prendendo  in  considerazione  ogni   significativo
effetto indiretto che puo' derivare. 
  5. L'ultima societa' controllante italiana definisce  procedure  in
grado  di  evidenziare  con  tempestivita'  l'insorgere   di   rischi
significativi anche in una prospettiva di medio-lungo periodo  ed  in
coerenza con quanto previsto dall'art. 258, paragrafo 3,  degli  atti
delegati e dall'art. 215-bis del Codice, e, per le maggiori fonti  di
rischio identificate, predispone un adeguato piano  di  emergenza  di
gruppo. 
  6. Il  piano  di  emergenza  di  gruppo  e'  approvato  dall'organo
amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana,  ai  sensi
dell'art. 71, comma  2,  lettera  h),  ed  e'  rivisto  e  aggiornato
periodicamente,  con  cadenza  almeno  annuale,  in  particolare   in
occasione di eventuali  modifiche  significative  della  struttura  e
dell'organizzazione del gruppo o dell'attivita' delle societa' che ne
fanno parte, al fine di valutarne l'efficacia. 
  7. Il piano di emergenza di cui al comma 6 e'  reso  accessibile  a
livello di gruppo al personale interessato, in modo da  garantire  la
preventiva  consapevolezza  del  proprio  ruolo   al   ricorrere   di
situazioni di emergenza, individuando altresi'  in  tali  circostanze
adeguati canali di comunicazione. 
  8. Su richiesta dell'IVASS, l'ultima societa' controllante italiana
effettua analisi qualitative o quantitative standardizzate sulla base
di fattori di rischio e parametri prefissati.