Art. 82 Individuazione e valutazione dei rischi a livello di gruppo 1. L'ultima societa' controllante italiana provvede a definire le categorie di rischio a livello di gruppo in funzione della natura, portata e complessita' dell'attivita' svolta dal gruppo, in un'ottica attuale e prospettica tenendo conto, laddove compatibile, di quanto previsto dall'art. 19, comma 1. 2. L'ultima societa' controllante italiana raccoglie in via continuativa informazioni sui rischi, interni ed esterni, esistenti e prospettici, a cui, anche in via potenziale, e' esposto il gruppo e che possono interessare tutti i processi operativi e le aree funzionali. La procedura di censimento dei rischi e i relativi risultati sono adeguatamente documentati. 3. L'ultima societa' controllante italiana e' in grado, attraverso un adeguato processo di analisi, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'art. 32, comma 1, lettera f), di comprendere la natura dei rischi individuati e la loro origine, al fine di un'adeguata valutazione degli stessi, per la quale si richiamano le disposizioni di attuazione dell'art. 215-ter del Codice in materia di valutazione interna dei rischi e della solvibilita'. 4. Ai fini di cui al comma 3, l'ultima societa' controllante italiana ricorre all'utilizzo di specifici stress test calibrati sul profilo di rischio o ad altre eventuali analisi quantitative, identificando eventuali rischi di breve e lungo termine, potenziali eventi o future modifiche nelle condizioni economiche che possono avere un impatto sfavorevole sulla complessiva situazione finanziaria e sul capitale di gruppo. Nel processo di valutazione dei rischi l'impresa utilizza scenari adeguati, basati sull'analisi del peggiore caso possibile, prendendo in considerazione ogni significativo effetto indiretto che puo' derivare. 5. L'ultima societa' controllante italiana definisce procedure in grado di evidenziare con tempestivita' l'insorgere di rischi significativi anche in una prospettiva di medio-lungo periodo ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 258, paragrafo 3, degli atti delegati e dall'art. 215-bis del Codice, e, per le maggiori fonti di rischio identificate, predispone un adeguato piano di emergenza di gruppo. 6. Il piano di emergenza di gruppo e' approvato dall'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana, ai sensi dell'art. 71, comma 2, lettera h), ed e' rivisto e aggiornato periodicamente, con cadenza almeno annuale, in particolare in occasione di eventuali modifiche significative della struttura e dell'organizzazione del gruppo o dell'attivita' delle societa' che ne fanno parte, al fine di valutarne l'efficacia. 7. Il piano di emergenza di cui al comma 6 e' reso accessibile a livello di gruppo al personale interessato, in modo da garantire la preventiva consapevolezza del proprio ruolo al ricorrere di situazioni di emergenza, individuando altresi' in tali circostanze adeguati canali di comunicazione. 8. Su richiesta dell'IVASS, l'ultima societa' controllante italiana effettua analisi qualitative o quantitative standardizzate sulla base di fattori di rischio e parametri prefissati.