Art. 83 Caratteristiche del piano di emergenza rafforzato di un gruppo rilevante a fini di stabilita' finanziaria 1. Il gruppo soggetto agli obblighi di informativa a fini di stabilita' finanziaria, ai sensi degli articoli 190 e 191 del Codice e relative disposizioni di attuazione, redige un piano di emergenza rafforzato. Il piano: a) contiene le informazioni previste dall'allegato 1 al presente regolamento riguardanti tale piano; b) indica le caratteristiche generali delle societa' del gruppo interessate dal piano; c) e' coerente con il sistema di governo societario di gruppo; d) non prevede il ricorso a misure di sostegno pubblico straordinario. 2. Le misure contenute nel piano di cui al comma 1 si fondano su ipotesi realistiche ed in particolare: a) sono plausibili ed economicamente sostenibili; b) consentono al gruppo di superare rapidamente ed efficacemente i diversi scenari di difficolta' finanziaria e di grave stress macroeconomico contemplati; c) sono attivate o attivabili secondo una tempistica realistica; d) tengono conto delle interconnessioni giuridiche e operative tra le societa' del gruppo, nonche' delle interconnessioni esterne al gruppo. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, l'ultima societa' controllante italiana individua gli scenari di stress macroeconomico e finanziario nonche' i possibili eventi, connessi alle attivita' svolte dalle societa' del gruppo, capaci di incidere negativamente sul profilo di rischio del gruppo in presenza dei quali attuare il piano di emergenza rafforzato. 4. L'IVASS valuta le modalita' applicative nelle ipotesi in cui il gruppo di cui al comma 1 assolva ad obblighi analoghi, in quanto soggetto a disposizioni di vigilanza equivalenti a livello di conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. 5. L'IVASS, al fine di assicurare la sana e prudente gestione del gruppo, puo' estendere l'obbligo di redigere il piano di emergenza rafforzato di cui ai commi precedenti a gruppi diversi da quelli rilevanti a fini di stabilita' finanziaria o ad ulteriori entita'.