Art. 83 
 
Caratteristiche del  piano  di  emergenza  rafforzato  di  un  gruppo
             rilevante a fini di stabilita' finanziaria 
 
  1. Il gruppo soggetto  agli  obblighi  di  informativa  a  fini  di
stabilita' finanziaria, ai sensi degli articoli 190 e 191 del  Codice
e relative disposizioni di attuazione, redige un piano  di  emergenza
rafforzato. Il piano: 
    a) contiene le informazioni previste dall'allegato 1 al  presente
regolamento riguardanti tale piano; 
    b) indica le caratteristiche generali delle societa'  del  gruppo
interessate dal piano; 
    c) e' coerente con il sistema di governo societario di gruppo; 
    d)  non  prevede  il  ricorso  a  misure  di  sostegno   pubblico
straordinario. 
  2. Le misure contenute nel piano di cui al comma 1  si  fondano  su
ipotesi realistiche ed in particolare: 
    a) sono plausibili ed economicamente sostenibili; 
    b) consentono al gruppo di superare rapidamente ed  efficacemente
i diversi scenari  di  difficolta'  finanziaria  e  di  grave  stress
macroeconomico contemplati; 
    c) sono attivate o attivabili secondo una tempistica realistica; 
    d) tengono conto delle interconnessioni  giuridiche  e  operative
tra le societa' del gruppo, nonche' delle interconnessioni esterne al
gruppo. 
  3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2,  l'ultima  societa'  controllante
italiana individua gli scenari di stress macroeconomico e finanziario
nonche' i possibili eventi,  connessi  alle  attivita'  svolte  dalle
societa' del gruppo, capaci di incidere negativamente sul profilo  di
rischio del  gruppo  in  presenza  dei  quali  attuare  il  piano  di
emergenza rafforzato. 
  4. L'IVASS valuta le modalita' applicative nelle ipotesi in cui  il
gruppo di cui al comma 1 assolva  ad  obblighi  analoghi,  in  quanto
soggetto  a  disposizioni  di  vigilanza  equivalenti  a  livello  di
conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo  30  maggio
2005, n. 142. 
  5. L'IVASS, al fine di assicurare la sana e prudente  gestione  del
gruppo, puo' estendere l'obbligo di redigere il  piano  di  emergenza
rafforzato di cui ai commi precedenti  a  gruppi  diversi  da  quelli
rilevanti a fini di stabilita' finanziaria o ad ulteriori entita'.