Art. 84 Verifica del piano di emergenza rafforzato di gruppo rilevante a fini di stabilita' finanziaria 1. Il piano di emergenza rafforzato di gruppo di cui all'art. 83, a seguito dell'approvazione da parte dell'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana, e' trasmesso annualmente entro trenta giorni dalla relativa approvazione all'IVASS, che ne verifica l'adeguatezza e la completezza indicando, se del caso, le modifiche da apportare al piano.