Art. 84 
 
Verifica del piano di emergenza rafforzato di gruppo rilevante a fini
                      di stabilita' finanziaria 
 
  1. Il piano di emergenza rafforzato di gruppo di cui all'art. 83, a
seguito  dell'approvazione  da   parte   dell'organo   amministrativo
dell'ultima societa' controllante italiana, e' trasmesso  annualmente
entro trenta giorni dalla relativa  approvazione  all'IVASS,  che  ne
verifica l'adeguatezza e la completezza indicando, se  del  caso,  le
modifiche da apportare al piano.