Art. 142 
 
 
                          Beni del debitore 
 
    1. La sentenza che dichiara  aperta  la  liquidazione  giudiziale
priva  dalla  sua  data  il  debitore  dell'amministrazione  e  della
disponibilita' dei suoi beni esistenti alla data  di  apertura  della
liquidazione giudiziale. 
    2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i  beni  che
pervengono al debitore durante la procedura,  dedotte  le  passivita'
incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. 
    3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori,
puo' rinunziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che
gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per
il loro acquisto e  la  loro  conservazione  risultino  superiori  al
presumibile valore di realizzo dei beni stessi.