Art. 144 
 
 
Atti  compiuti  dal  debitore  dopo  l'apertura  della   liquidazione
                             giudiziale 
 
    1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o
ricevuti  dopo  l'apertura   della   liquidazione   giudiziale   sono
inefficaci rispetto ai creditori. 
    2.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  142,  comma  2,  sono
acquisite alla liquidazione  giudiziale  tutte  le  utilita'  che  il
debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di
cui al comma 1.