Art. 146 
 
 
           Beni non compresi nella liquidazione giudiziale 
 
    1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale: 
    a) i beni e i diritti di natura strettamente personale; 
    b) gli assegni aventi  carattere  alimentare,  gli  stipendi,  le
pensioni, i salari e  cio'  che  il  debitore  guadagna  con  la  sua
attivita', entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e
della sua famiglia; 
    c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i
beni costituiti in fondo patrimoniale  e  i  frutti  di  essi,  salvo
quanto e' disposto dall'articolo 170 del codice civile; 
    d) le cose che non possono essere pignorate per  disposizione  di
legge. 
    2. I limiti previsti al comma 1, lettera  b),  sono  fissati  con
decreto motivato del giudice delegato,  sentiti  il  curatore  ed  il
comitato dei creditori, tenuto conto della condizione  personale  del
debitore e di quella della sua famiglia. 
 
          Note all'art. 146: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  170  del  codice
          civile: 
              "Art. 170. Esecuzione sui beni e sui frutti. 
              L'esecuzione sui beni del fondo e sui  frutti  di  essi
          non puo' aver luogo per debiti che il  creditore  conosceva
          essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni  della
          famiglia.".