Art. 147 
 
 
                 Alimenti ed abitazione del debitore 
 
    1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi  di  sussistenza,  il
giudice delegato, sentiti il curatore e il  comitato  dei  creditori,
puo' concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui  e  per  la
famiglia. 
    2. La casa della quale il debitore e' proprietario o puo'  godere
in quanto titolare di altro diritto  reale,  nei  limiti  in  cui  e'
necessaria all'abitazione di lui e della famiglia,  non  puo'  essere
distratta da tale uso fino alla sua liquidazione.