Art. 148 
 
 
                 Corrispondenza diretta al debitore 
 
    1. Il debitore persona fisica, e' tenuto a consegnare al curatore
la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica,
riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale. 
    2. La corrispondenza diretta al debitore che non e'  una  persona
fisica e' consegnata al curatore.