Art. 83 
 
Modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica  22  settembre
                            1988, n. 448 
 
  1. All'articolo 28, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo le parole «persona  offesa
dal reato» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' formulare l'invito a
partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne  ricorrano
le condizioni». 
 
          Note all'art. 83: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  28  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre  1988,
          n. 448, come modificato dal presente decreto: 
                "Art. 28  (Sospensione  del  processo  e  messa  alla
          prova). - 1. Il giudice, sentite le  parti,  puo'  disporre
          con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di
          dover valutare  la  personalita'  del  minorenne  all'esito
          della prova disposta a norma del comma 2.  Il  processo  e'
          sospeso per un periodo non superiore a tre anni  quando  si
          procede  per  reati  per  i  quali  e'  prevista  la   pena
          dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo
          a dodici  anni;  negli  altri  casi,  per  un  periodo  non
          superiore a un anno. Durante tale  periodo  e'  sospeso  il
          corso della prescrizione. 
                2. Con l'ordinanza di sospensione il  giudice  affida
          il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della
          giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i
          servizi locali, delle opportune attivita' di  osservazione,
          trattamento e sostegno. Con il  medesimo  provvedimento  il
          giudice puo' impartire prescrizioni dirette a  riparare  le
          conseguenze del reato e a promuovere la  conciliazione  del
          minorenne  con  la  persona  offesa  dal   reato,   nonche'
          formulare  l'invito  a  partecipare  a  un   programma   di
          giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni. 
                3.   Contro   l'ordinanza   possono   ricorrere   per
          cassazione il  pubblico  ministero,  l'imputato  e  il  suo
          difensore. 
                4.  La  sospensione  non  puo'  essere  disposta   se
          l'imputato chiede il  giudizio  abbreviato  o  il  giudizio
          immediato. 
                5. La sospensione e' revocata in caso di  ripetute  e
          gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.".