Art. 83
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448
1. All'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo le parole «persona offesa
dal reato» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' formulare l'invito a
partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano
le condizioni».
Note all'art. 83:
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448, come modificato dal presente decreto:
"Art. 28 (Sospensione del processo e messa alla
prova). - 1. Il giudice, sentite le parti, puo' disporre
con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di
dover valutare la personalita' del minorenne all'esito
della prova disposta a norma del comma 2. Il processo e'
sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si
procede per reati per i quali e' prevista la pena
dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo
a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non
superiore a un anno. Durante tale periodo e' sospeso il
corso della prescrizione.
2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida
il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della
giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i
servizi locali, delle opportune attivita' di osservazione,
trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il
giudice puo' impartire prescrizioni dirette a riparare le
conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del
minorenne con la persona offesa dal reato, nonche'
formulare l'invito a partecipare a un programma di
giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni.
3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per
cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo
difensore.
4. La sospensione non puo' essere disposta se
l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio
immediato.
5. La sospensione e' revocata in caso di ripetute e
gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.".