Art. 84
Modifiche al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121
1. Al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, le parole «percorsi di giustizia
riparativa e di mediazione con le vittime di reato» sono sostituite
dalle seguenti: «i programmi di giustizia riparativa di cui al
decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134»;
b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Giustizia riparativa). - 1. In qualsiasi fase
dell'esecuzione, l'autorita' giudiziaria puo' disporre l'invio dei
minorenni condannati, previa adeguata informazione e su base
volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.
2. Il giudice, ai fini dell'adozione delle misure penali di
comunita', delle altre misure alternative e della liberazione
condizionale, valuta la partecipazione al programma di giustizia
riparativa e l'eventuale esito riparativo. In ogni caso, non tiene
conto della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione
dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.».
Note all'art. 84:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina
dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati
minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo
1, comma 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno
2017, n. 103, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1 (Regole e finalita' dell'esecuzione). - 1.
Nel procedimento per l'esecuzione della pena detentiva e
delle misure penali di comunita' a carico di minorenni,
nonche' per l'applicazione di queste ultime, si osservano
le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse
non previsto, quelle del codice di procedura penale, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, del relativo regolamento di
attuazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e
relative norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 272.
2. L'esecuzione della pena detentiva e delle misure
penali di comunita' deve favorire i programmi di giustizia
riparativa di cui al decreto legislativo attuativo della
legge 27 settembre 2021, n. 134. Tende altresi' a favorire
la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo
psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita
libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione
di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi
di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e
formazione professionale, di educazione alla cittadinanza
attiva e responsabile, e ad attivita' di utilita' sociale,
culturali, sportive e di tempo libero.