Art. 84 
 
       Modifiche al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 
 
  1. Al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 2,  le  parole  «percorsi  di  giustizia
riparativa e di mediazione con le vittime di reato»  sono  sostituite
dalle seguenti: «i  programmi  di  giustizia  riparativa  di  cui  al
decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134»; 
    b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art. 1-bis (Giustizia riparativa).  -  1.  In  qualsiasi  fase
dell'esecuzione, l'autorita' giudiziaria puo'  disporre  l'invio  dei
minorenni  condannati,  previa  adeguata  informazione  e   su   base
volontaria, ai programmi di giustizia riparativa. 
      2. Il giudice, ai fini dell'adozione  delle  misure  penali  di
comunita',  delle  altre  misure  alternative  e  della   liberazione
condizionale, valuta la  partecipazione  al  programma  di  giustizia
riparativa e l'eventuale esito riparativo. In ogni  caso,  non  tiene
conto della mancata effettuazione  del  programma,  dell'interruzione
dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.». 
 
          Note all'art. 84: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo   2   ottobre   2018,   n.   121    (Disciplina
          dell'esecuzione delle pene  nei  confronti  dei  condannati
          minorenni, in attuazione della delega di  cui  all'articolo
          1, comma 82, 83 e 85, lettera p),  della  legge  23  giugno
          2017, n. 103, come modificato dal presente decreto: 
                "Art. 1 (Regole e finalita'  dell'esecuzione).  -  1.
          Nel procedimento per l'esecuzione della  pena  detentiva  e
          delle misure penali di comunita'  a  carico  di  minorenni,
          nonche' per l'applicazione di queste ultime,  si  osservano
          le disposizioni del presente decreto e, per quanto da  esse
          non previsto, quelle del codice di procedura penale,  della
          legge 26 luglio 1975, n. 354, del relativo  regolamento  di
          attuazione  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 30 giugno  2000,  n.  230,  e  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,  n.  448,  e
          relative  norme   di   attuazione,   di   coordinamento   e
          transitorie approvate con  decreto  legislativo  28  luglio
          1989, n. 272. 
                2. L'esecuzione della pena detentiva e  delle  misure
          penali di comunita' deve favorire i programmi di  giustizia
          riparativa di cui al decreto  legislativo  attuativo  della
          legge 27 settembre 2021, n. 134. Tende altresi' a  favorire
          la responsabilizzazione, l'educazione e il  pieno  sviluppo
          psico-fisico  del  minorenne,  la  preparazione  alla  vita
          libera, l'inclusione sociale e a prevenire  la  commissione
          di ulteriori reati, anche mediante il ricorso  ai  percorsi
          di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e
          formazione professionale, di educazione  alla  cittadinanza
          attiva e responsabile, e ad attivita' di utilita'  sociale,
          culturali, sportive e di tempo libero.