Art. 103 
 
           Corsi di perfezionamento e di specializzazione 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano ai corsi di
perfezionamento e di specializzazione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente  della  Repubblica  1°  agosto
2006, n. 256. 
  2. La durata dei corsi di perfezionamento e di specializzazione non
puo' essere inferiore a cinque giorni lavorativi. 
 
          Note all'art. 103: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  1°  agosto  2006,   n.   256
          (Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di
          Polizia): 
                «Art. 2 (Compiti della Scuola). -  1.  La  Scuola  e'
          un'istituzione di alta formazione e cultura, che  svolge  i
          seguenti compiti: 
                  a) istituisce e realizza i corsi di formazione,  di
          perfezionamento   e   di   specializzazione,   nonche'   di
          aggiornamento  professionale   previsti   dal   regolamento
          adottato con decreto del Ministro dell'interno 24  dicembre
          2003,  n.  400,  recante  disciplina  delle  modalita'   di
          svolgimento dei corsi destinati al  personale  dirigente  e
          direttivo della Polizia di Stato; 
                  b) svolge le attivita' di formazione  permanente  e
          ricorrente per il personale  dirigente  e  direttivo  della
          Polizia di Stato, che si rendano  necessarie  in  relazione
          alle esigenze istituzionali; 
                  c)  organizza  conferenze,  convegni,  incontri   e
          seminari di studio per le esigenze del  Dipartimento  della
          pubblica  sicurezza   e   nell'ambito   dei   propri   fini
          istituzionali  svolge   attivita'   di   ricerca,   studio,
          sperimentazione    e    consulenza    per    le    esigenze
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al  fine  di
          sviluppare e aggiornare costantemente,  anche  nei  settori
          piu' innovativi  e  strategici,  i  programmi  didattici  e
          garantire un'offerta formativa in linea con i piu'  elevati
          livelli europei ed internazionali; 
                  d)  svolge,  sulla  base  di  specifici  accordi  o
          convenzioni,  che  disciplinano  anche  i  relativi  oneri,
          attivita'  formative   di   carattere   specialistico   per
          appartenenti ad altre Forze di Polizia, anche estere, e  ad
          altre  amministrazioni  e   organismi   pubblici,   nonche'
          sviluppa  progetti  di  collaborazione  e  di  interscambio
          formativo  con  i  soggetti  e  per  le  finalita'  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d). 
                2.  La   Scuola   persegue   le   proprie   finalita'
          direttamente  o  attraverso  intese   con   le   competenti
          Direzioni e Uffici centrali del Dipartimento della pubblica
          sicurezza.».